Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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3.5.5 Assistenza in famiglia: genitori diurni – genitori affidatari

L’avamprogetto non utilizza le espressioni «assistenza in famiglia» o «assistenza in una famiglia», ma parla di genitori diurni e genitori affidatari. Entrambe queste forme di assistenza sono fornite nell’ambito di una famiglia e sono distinte in base al tipo di assistenza (diurna o a tempo pieno).

Nel diritto vigente per accoglimento a giornata soggetto all’obbligo di comunicazione s’intende l’assistenza di un minore al di sotto dei 12 anni, mentre l’accoglimento in famiglia soggetto all’obbligo d’autorizzazione prevede l’assistenza di un minore, che sia ancora sottoposto all’obbligo scolastico o che non abbia ancora compiuto i 15 anni, sia di giorno sia di notte, durante almeno tre mesi o a tempo indeterminato. Di regola il minore trascorre in famiglia tutta la settimana, inclusi i fine settimana, ma in questa categoria sono compresi pure i «soggiornanti settimanali» (minori che non trascorrono i fine settimana nella famiglia affidataria) o anche solo i «soggiornanti del fine settimana».

Oggi non raramente i due criteri per sottoporre l’accoglimento in famiglia all’obbligo di autorizzazione conducono al collocamento di minori in famiglie che non hanno e che probabilmente non riceverebbero un’autorizzazione, eludendo in tal modo lo spirito e gli obiettivi dell’OAMin.

Per questo motivo, l’avamprogetto prevede una modifica per entrambi i criteri (per l’eliminazione della durata minima dell’assistenza cfr. n. 3.5.4): l’età dei minori assistiti in futuro sarà determinante soltanto per l’assistenza da parte di genitori diurni, ma non più per quella fornita da genitori affidatari. Per l’assistenza di minori presso genitori affidatari e in istituti l’obbligo di autorizzazione si applica a tutta la durata della minore età. Infatti, proprio l’età attualmente non sottoposta a tale obbligo (a partire da circa 15/16 anni) rappresenta un periodo critico in cui vengono a galla molti problemi e conflitti, per cui si rendono indispensabili l’accertamento e la vigilanza del posto d’assistenza.

Con tale adeguamento, in questo settore gli obblighi delle famiglie vengono equiparati a quelli degli istituti di assistenza a tempo pieno, per i quali non esiste alcun limite di età oltre cui decade l’obbligo di autorizzazione.

Come già nel diritto vigente, anche nell’avamprogetto il numero dei minori accolti rappresenta il criterio per distinguere l’assistenza in una famiglia da quella negli istituti. Attualmente sono i Cantoni a stabilire i limiti, in quanto nell’OAMin non è previsto alcun numero preciso. A seconda del Cantone, tale limite varia tra i 3 e i 6 minori accolti. L’avamprogetto prevede ora una regolamentazione obbligatoria, differenziata in base al tipo di assistenza fornita: il numero di minori che possono essere accolti per l’assistenza diurna è maggiore rispetto a quello previsto per l’assistenza a tempo pieno. Infatti, in generale per i genitori affidatari l’onere è maggiore e le abitudini di vita cambiano più drasticamente se il minore viene integrato a tempo pieno nella famiglia. Inoltre, nella maggior parte dei casi l’assistenza a tempo pieno di minori in una famiglia affidataria viene disposta dall’autorità nell’ambito di misure di protezione dei minori. Questi minori hanno spesso alle spalle una difficile situazione famigliare o comunque devono affrontare diversi problemi, per cui necessitano di un’assistenza più intensa. Di conseguenza, affinché sia evitato un sovraccarico, il numero di bambini che possono essere accolti è minore rispetto a quello previsto per l’assistenza da parte di genitori diurni, nell’interesse sia della famiglia affidataria sia dei minori stessi.

Estendendo l’obbligo di autorizzazione a tutta la durata della minore età (in particolare nell’ambito dell’assistenza a tempo pieno) e introducendo il criterio distintivo tra l’assistenza in famiglia e quella in istituti, l’avamprogetto risponde alle proposte formulate dai Cantoni nel corso della consultazione sulla necessità di revisione dell’OAMin.