Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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3.6.3 Eccezioni
Sia l’OAMin sia l’OAssM prevedono eccezioni all’obbligo di autorizzazione, entro determinati limiti. Questo vale in particolare se per esempio un sufficiente accertamento dell’idoneità e un’adeguata vigilanza sono garantiti da altre leggi cui soggiace la famiglia o l’istituto. È sicuramente il caso di istituti sottoposti a particolari obblighi d’autorizzazione e di vigilanza sulla base della legislazione cantonale in materia di scuola, sanità e aiuto sociale, nonché di scuole speciali abilitate nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Nelle eccezioni rientrano anche l’assistenza diurna da parte di parenti e affini menzionata al
n. 3.6.2.2, nonché le persone che svolgono un’attività di mediazione nell’ambito delle possibilità offerte dalla legge (cfr. n. 3.8.2).
3.7 Procedura di rilascio dell’autorizzazione alle famiglie
Attualmente, prima di accogliere un minore, i futuri genitori affidatari devono richiedere un’autorizzazione, che viene rilasciata per un determinato minore. Nel caso di collocamenti a seguito di misure di protezione dei minori, spesso c’è una certa urgenza, per cui gli accertamenti sull’idoneità di una determinata famiglia ad accogliere il minore devono essere eseguiti in tempi brevi. Non raramente un minore viene accolto in una famiglia che non ha ancora ottenuto l’autorizzazione necessaria. Se successivamente risulta che i genitori affidatari non soddisfano i requisiti necessari, il minore deve essere collocato da un’altra parte: ne consegue una situazione problematica e difficile da sopportare.
Per questi motivi, è necessario modificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione alle famiglie: nel nuovo diritto non deve più essere autorizzato il singolo rapporto d’assistenza, ma deve piuttosto essere accertata l’idoneità generale delle persone ad accogliere minori, senza riferimento a un collocamento concreto. Sulla base dell’avamprogetto, questo accertamento deve essere completo e permettere di individuare anche le esigenze di un minore che sono in grado di soddisfare i richiedenti. L’autorizzazione non è quindi più rilasciata in relazione ai minori, ma piuttosto in relazione ai genitori. Il rapporto concreto di assistenza viene successivamente instaurato con l’accoglimento di un minore e la stipula di un contratto di assistenza (cfr. n. 3.9.2). La responsabilità di una giusta scelta dei genitori deve essere assunta soprattutto dalla persona o dall’ufficio che decide il collocamento. Tuttavia, anche le persone incaricate dell’assistenza hanno la possibilità di esprimersi se il rapporto di assistenza non si sviluppa secondo le aspettative e si teme che il posto d’assistenza sia sbagliato (p. es. in caso di sovraccarico dei genitori affidatari). Questa procedura corrisponde in linea di massima all’attuale procedura per i collocamenti in istituti, che devono richiedere un’autorizzazione prima di accogliere concretamente i minori.
Introducendo questa modifica viene garantito che gli accertamenti relativi ai posti d’assistenza vengano effettuati senza fretta, evitando per quanto possibile collocamenti successivi in altre famiglie. Per il bene del minore e per evitare conflitti di interesse, la competenza è suddivisa tra l’autorità cantonale specializzata, che si occupa dell’accertamento del posto d’assistenza, e l’autorità di protezione dei minori o eventualmente il rappresentante legale del minore, che scelgono il posto d’assistenza per il collocamento concreto del minore e cui spetta quindi l’accertamento dell’idoneità individuale e la vigilanza sul rapporto di assistenza nel singolo caso (cfr. n. 3.2).