Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
eseguiti dietro compenso o gratuitamente e indipendentemente da chi colloca o lascia collocare il minore. Secondo la disposizione occorre disporre dell’autorizzazione prima dell’accoglimento di un minore o prima che un’organizzazione preposta al collocamento avvii le sue attività. Un’autorità può quindi sistemare un minore presso persone incaricate dell’assistenza o in un istituto oppure farlo collocare da un’organizzazione preposta solo se questi hanno già ottenuto l’autorizzazione. In questo modo è chiarito che non è ammessa la prassi attualmente molto diffusa secondo cui l’idoneità dei genitori affidatari è accertata quando il minore è già stato accolto.
Anche i parenti e gli affini che assistono un minore a tempo pieno sottostanno all’obbligo di autorizzazione. A differenza dell’attuale diritto, i Cantoni non possono più prevedere deroghe in questo caso, poiché i rapporti di assistenza tra parenti sono spesso tanto conflittuali quanto quelli tra persone non imparentate. Tenendo conto del bene del minore, è quindi giustificato sottoporre all’obbligo di autorizzazione anche i parenti e gli affini che assistono un minore a tempo pieno. Soltanto i nonni sono esentati da questo obbligo (art. 8 cpv. 1 lett. b).
Sottostanno all’obbligo di autorizzazione anche le forme di assistenza complementari alla scuola, in particolare i servizi mensa, o l’assistenza di scolari prima o dopo le lezioni. L’autorità e il divario gerarchico nel contesto scolastico legittimano ulteriormente l’obbligo di autorizzazione e la vigilanza. Non sottostanno all’obbligo di autorizzazione secondo l’OAssM le forme di assistenza complementari alla scuola giudicate adeguate e sottoposte a vigilanza in base ad altre disposizioni, ad esempio quelle della legge scolastica cantonale (cfr. art. 8 cpv. 2).
L’autorizzazione è necessaria anche per accogliere minori nell’ambito di programmi di scambio scolastici o soggiorni alla pari, in cui i minori trascorrono spesso un intero anno presso le famiglie ospitanti. Anche questi minori hanno diritto a che la loro famiglia ospitante sia esaminata accuratamente e sottoposta a vigilanza in base ai criteri validi per le altre famiglie affidatarie (cfr. art. 2).
Anche nel caso in cui un minore trascorra regolarmente le vacanze o i fine settimana presso la famiglia del padrino o della madrina o altre persone, tale assistenza è soggetta ad autorizzazione. Se un minore è assistito da terzi in seguito a una situazione di crisi, non si tratta di un soggiorno di vacanza, bensì di un collocamento d’emergenza o time out che sottostà in ogni caso all’obbligo di autorizzazione (art. 6 cpv. 2). Questa forma di assistenza si distingue per il fatto che nella maggior parte dei casi dura soltanto per un periodo limitato, ovvero per pochi giorni o settimane, e impone requisiti severi alle persone incaricate dell’assistenza. Nella maggior parte dei casi i minori in una situazione di crisi acuta necessitano di un’assistenza speciale suscettibile di porre presto in difficoltà i genitori affidatari o anche gli istituti sprovvisti dei requisiti necessari. Per questo motivo il capoverso 2 esige in ogni caso un’autorizzazione per l’assistenza di minori in situazioni simili, indipendentemente dalla durata e dalla regolarità dell’assistenza. È ancora opinione diffusa che un istituto già in possesso di un’autorizzazione possa affidare i minori assistiti, ad esempio nell’ambito di un collocamento time out, a una famiglia o ad altri istituti in Svizzera o all’estero senza che sia necessaria un’altra autorizzazione per l’esternalizzazione di questi posti. In questo ambito l’avamprogetto precisa la situazione legale rispondendo a un’esigenza particolare delle cerchie interessate: già oggi, infatti, l’esternalizzazione dell’assistenza sarebbe soggetta all’obbligo di autorizzazione. Per i collocamenti all’estero valgono inoltre disposizioni particolari (cfr. cap. 5 AP-OAssM).