Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Art. 7 Richiedenti
Possono candidarsi come genitori diurni soltanto le persone fisiche aventi l’esercizio dei diritti civili, ovvero le persone maggiorenni e capaci di discernimento. Possono presentare una domanda sia una singola persona, indipendentemente dal fatto che viva con altre persone adulte o no, sia una coppia che convive, a prescindere dallo stato civile. Questo significa che si possono candidare come genitori affidatari anche le coppie che vivono in concubinato o in un’unione domestica registrata. Tuttavia può candidarsi anche solo una delle due persone (coniuge o concubino): in questi casi, si parte dal presupposto che il partner sia d’accordo e sostenga il ruolo di genitore diurno richiesto dall’altro.
Benché soltanto le persone fisiche possano ottenere l’autorizzazione per assistere minori in qualità di genitori diurni o affidatari, anche le persone giuridiche possono presentare una domanda di autorizzazione di un istituto o un’organizzazione preposta al collocamento. Sono ammesse pure le società di persone, ad esempio una società semplice o una società in nome collettivo.
Art. 8 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione
La prima eccezione è costituita dall’assistenza diurna di minori da parte di parenti o affini (cpv. 1 lett. a); la seconda dall’assistenza diurna o a tempo pieno da parte dei nonni (cpv. 1 lett. b). Pur essendo innegabile che anche l’assistenza da parte di parenti o affini comporta rischi per il bene del minore assistito, un obbligo di autorizzazione inderogabile per l’assistenza di minori da parte di queste persone sarebbe sproporzionato e soprattutto inattuabile dal punto di vista politico e sociale. È esentato dall’obbligo di autorizzazione anche il partner convivente con il genitore che esercita l’autorità parentale e che assiste i figli di quest’ultimo. In realtà, il partner rientra nel cerchio stretto della famiglia, per cui l’assistenza che fornisce non può essere considerata «extrafamiliare» ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza. Tuttavia, per evitare malintesi, il partner è esplicitamente citato alla lettera c.
In tutti i casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione per l’assistenza di minori, l’articolo 9 prevede la possibilità di vietare sia l’assistenza diurna sia quella a tempo pieno nel singolo caso, se le persone incaricate dell’assistenza non sono adatte o se le condizioni sono manifestamente insufficienti.
Sono esentate dall’obbligo di autorizzazione anche le persone o le organizzazioni che si occupano soltanto della mediazione di posti d’assistenza presso genitori diurni, affidatari o istituti autorizzati e soggetti a vigilanza (cpv. 1 lett. d).
Il capoverso 2 offre ai Cantoni la possibilità di prevedere ulteriori eccezioni, sempreché l’accertamento dell’idoneità e la vigilanza restino garantiti. Le eccezioni sono utili se un istituto speciale è già soggetto a un obbligo di autorizzazione e vigilanza, ad esempio in virtù della legislazione scolastica cantonale.
Art. 9 Divieto di assistenza
Questa disposizione è generalmente applicabile ai rapporti di assistenza che per legge non sottostanno ad alcun obbligo di autorizzazione. Rappresenta un’ancora di salvezza, una sorta di clausola di sicurezza che permette di intervenire in ogni situazione suscettibile di pregiudicare il bene del minore, ovvero se quest’ultimo è assistito da persone inadatte o se le condizioni sono insufficienti. Questa disposizione ricorre anche nel diritto vigente (art. 1 cpv. 2 OAMin). Nella maggior parte dei casi le autorità vengono a conoscenza di situazioni simili per caso o grazie alle comunicazioni di terzi (cfr. art. 71 cpv. 1).