Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 10 Esame della domanda
L’autorità cantonale deve eseguire un accertamento accurato della situazione del richiedente. Occorre soprattutto valutare se i genitori diurni o affidatari oppure le organizzazioni preposte al collocamento sono adatti ad assistere o collocare minori con esigenze particolari o in situazioni di crisi. Per esigenze particolari non s’intendono situazioni fuori del comune o addirittura rare. Basta effettuare l’esame su minori con un passato difficile o che eventualmente presentano turbe psichiche o sindromi come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). L’accertamento serve a verificare se le persone incaricate dell’assistenza sono in grado di trattare tali problemi anche dal punto di vista specialistico e fornire un’assistenza più esaustiva. Se la documentazione e i dati presentati non sono abbastanza chiari o lasciano adito a dubbi, l’autorità può rilasciare l’autorizzazione soltanto quando la domanda è completa o i dubbi sono stati fugati. Se l’autorità stessa non dispone delle conoscenze specialistiche necessarie in un determinato settore, deve ricorrere a un esperto (cpv. 2).
Considerata la particolare intensità dell’assistenza a tempo pieno, le autorità devono eseguire accertamenti molto accurati della situazione dei genitori affidatari o degli istituti di assistenza a tempo pieno. Se i minori già accolti devono essere sistemati da un’altra parte perché risulta che i richiedenti non sono adatti come genitori affidatari, il collocamento in un’altra famiglia è di regola più traumatico rispetto a un cambiamento dei genitori diurni. Per questo motivo, al momento del rilascio dell’autorizzazione non devono sussistere dubbi riguardo all’idoneità dei richiedenti che si candidano come genitori affidatari o che vogliono ottenere l’autorizzazione per gestire un istituto di assistenza a tempo pieno.
Per quanto riguarda in particolare le organizzazioni preposte al collocamento, non è obbligatorio effettuare sopralluoghi sul posto, tanto più che nei locali di tali organizzazioni non sono assistiti minori. Tuttavia, potrebbe risultare opportuno conoscere personalmente i collaboratori dell’organizzazione o ricorrere a esperti in caso di dubbi che l’autorità competente non è in grado di chiarire oppure se è necessario eseguire accertamenti che di solito sono affidati a esperti. Dal momento che con il rilascio dell’autorizzazione a un’organizzazione preposta al collocamento, l’autorità centrale cantonale le delega competenze molto ampie (cfr. cap. 3 sez. 4 AP-OAssM), è necessario assicurare che tali competenze siano esercitate nel rispetto dell’OAssM, ossia nell’interesse dei minori assistiti. Per questo motivo, non soltanto l’accertamento della situazione, ma anche la successiva vigilanza sull’organizzazione preposta al collocamento devono essere svolti con grande accuratezza. La delega di competenze tanto ampie è giustificata soltanto se è garantita un’elevata qualità nello svolgimento di entrambi questi compiti. Per poter effettuare un accertamento corretto della situazione di un’organizzazione preposta al collocamento, anche i collaboratori dell’autorità cantonale devono quindi soddisfare requisiti elevati.
Il capoverso 3 autorizza l’autorità cantonale a esaminare mediante una procedura sommaria le richieste di rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari presentate da un’organizzazione preposta al collocamento. L’esame di richieste simili e la loro presentazione all’autorità competente per il rilascio, rappresenta uno dei diritti connessi all’autorizzazione di un’organizzazione preposta al collocamento (cfr. art. 44). La possibilità di limitarsi a una procedura sommaria equivale a un notevole sgravio per l’autorità cantonale, che non può tuttavia basarsi sulla richiesta e rilasciare l’autorizzazione nel quadro di una procedura sommaria se sussistono dubbi riguardanti il risultato degli accertamenti dell’organizzazione preposta al collocamento o addirittura i richiedenti. In questo caso l’autorità cantonale deve sottoporre la domanda a un esame approfondito. Se è riscontrata una lacuna colmabile, la domanda può essere rispedita all’organizzazione preposta al collo-