Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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camento affinché quest’ultima la migliori e/o la integri.
Art. 11 Decisione di autorizzazione
L’autorità cantonale di cui all’articolo 3 capoverso 1 decide, senza eccezioni, su tutte le domande di rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari, per l’esercizio di un istituto di assistenza a tempo pieno o per un’organizzazione preposta al collocamento. Rilascia l’autorizzazione per genitori diurni o istituti di assistenza diurna soltanto se il Cantone non ha affidato questo compito a un’altra autorità idonea (art. 3 cpv. 4). La decisione deve essere motivata ed elencare le riflessioni che l’hanno generata, in modo da poterla ricostruire.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, i richiedenti devono essere informati sui propri diritti e doveri. In nessun caso va loro rimproverato in un secondo tempo di non aver osservato l’obbligo di comunicare all’autorità cantonale i cambiamenti essenziali della loro situazione quando non ne erano stati messi a conoscenza. I diritti e i doveri sono quindi parte integrante dell’autorizzazione (art. 18, 21, 25, 29 e 33).
Se l’autorizzazione è rilasciata in prova (cpv. 3), il periodo di prova deve essere adeguato e menzionato nell’autorizzazione. Il periodo di prova non dovrebbe superare sei mesi, al fine di evitare, ad esempio, di lasciare i genitori diurni o affidatari in una situazione d’incertezza per un periodo di tempo prolungato. Del resto, le autorizzazioni di durata limitata o in prova vanno rilasciate con moderazione. La domanda di richiedenti la cui idoneità è dubbia va respinta in ogni caso.
Art. 12 Modifica dell’autorizzazione
La verifica di un’autorizzazione e il suo eventuale adeguamento si fondano di norma sull’obbligo di comunicazione cui soggiacciono i genitori diurni e affidatari (art. 37), gli istituti (art. 42) e le organizzazioni preposte al collocamento (art. 52), ma anche le autorità (art. 71), non appena si verificano cambiamenti essenziali della situazione che tangono le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.
Art. 13 Ritiro dell’autorizzazione
Se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte e le lacune non possono essere colmate, l’autorità cantonale ritira l’autorizzazione. Il ritiro dell’autorizzazione avviene sempre in ultima ratio, ovvero quando altre misure sono fallite o risultano insufficienti fin dall’inizio.
Di norma l’autorizzazione è ritirata in seguito a lacune gravi o comportamenti scorretti non scusabili, mentre di regola un’inadempienza unica comporta un ammonimento e soltanto in casi particolari il ritiro. Ritirare l’autorizzazione a una mamma diurna che schiaffeggia il minore, perché si trova in uno stato emotivo alterato ma scusabile, rappresenta una misura sproporzionata. Se, tuttavia, un comportamento simile fa parte dello stile educativo usuale delle persone incaricate dell’assistenza o degli istituti, a cui questi ultimi non rinunciano nemmeno dopo aver ricevuto un invito a farlo o dopo aver eventualmente frequentato un corso, il ritiro dell’autorizzazione rappresenta l’unica soluzione. Se si tratta di una persona incaricata dell’assistenza attiva in un istituto si può chiedere che sia licenziata; il ritiro dell’autorizzazione sarebbe tuttavia inevitabile qualora l’istituto non si decidesse di licenziarla.