Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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Il ritiro dell’autorizzazione può anche rappresentare l’unica soluzione nel caso in cui la situazione dei genitori diurni o affidatari cambiasse durevolmente a tal punto che le condizioni alla base del rilascio dell’autorizzazione non fossero più soddisfatte, ossia se fosse violato il principio di cui all’articolo 5. Se ad esempio un’organizzazione preposta al collocamento omette di accertare accuratamente la situazione dei futuri genitori affidatari presentando quindi all’autorità cantonale una richiesta lacunosa oppure se non sottopone a vigilanza i genitori affidatari assunti o lo fa in modo molto lacunoso, si è in presenza di una grave violazione che legittima il ritiro dell’autorizzazione di un’organizzazione preposta al collocamento.

Il ritiro dell’autorizzazione non presuppone una colpa. La decisione di rilasciare, prorogare o ritirare una decisione dipende unicamente dal bene del minore. Se le dimensioni dell’appartamento dei genitori affidatari diventano troppo piccole a causa della nascita di un figlio proprio o della presa a carico dei genitori anziani e se non è possibile vivere in un appartamento più grande, non si può parlare di colpa, ma l’autorizzazione va ritirata se le condizioni abitative non corrispondono più al bene dei figli naturali o dei minori assistiti.

Soprattutto quando si tratta dell’autorizzazione per una delle due forme di assistenza a tempo pieno, va tenuto conto del fatto che un ritiro comporta sempre il collocamento di uno o più minori in un’altra famiglia, il che dovrebbe essere preso in considerazione soltanto in casi d’emergenza. La decisione può essere presa soltanto ponderando tutti gli interessi in questione nel singolo caso.

Se occorre prendere in considerazione il ritiro dell’autorizzazione di un’organizzazione preposta al collocamento, l’autorità cantonale deve verificare se i genitori affidatari assunti da tale organizzazione possono eventualmente essere impiegati presso un’altra organizzazione preposta al collocamento o se possono continuare ad assistere i minori collocati presso di loro in qualità di genitori affidatari indipendenti. Una soluzione simile non è realizzabile se i genitori affidatari non soddisfano le condizioni per l’autorizzazione, ovvero se l’organizzazione preposta al collocamento ha ottenuto abusivamente l’autorizzazione della domanda con indicazioni errate nella richiesta presentata all’autorità cantonale. In un caso simile l’unica soluzione è l’immediato collocamento dei minori in un’altra famiglia.

Se il ritiro è inevitabile e se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità cantonale sistema immediatamente i minori altrove, informandone le persone e le autorità che hanno preso la decisione di collocamento (cpv. 4). Se non vi è fretta di collocare i minori in un’altra famiglia, l’autorità cantonale affida questo compito alla rappresentanza legale o all’autorità di protezione dei minori (cpv. 3).

Art. 14 Revoca dell’autorizzazione

Questa disposizione non richiede ulteriori commenti.

1.2.2 Sezione 2: Assistenza diurna

1.2.2.1 Sottosezione 1: Genitori diurni

Art. 15 Numero di minori

Il numero dei minori assistiti è determinante per la differenziazione tra l’assistenza in un istituto e quella presso dei genitori diurni. Fissando chiaramente il numero massimo di minori che i genitori diurni possono assistere, l’articolo 15 dell’avamprogetto tiene conto della critica formulata dai Cantoni e dalle cerchie interessate nei confronti del diritto in vigore. Il numero è limitato verso l’alto, ma non verso il basso. Se i genitori diurni accolgono minori con esigenze particolari che, per qualsiasi motivo, necessitano di una particolare assistenza, bisogna te-