Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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nerne conto nel fissare il numero complessivo di minori di cui i genitori diurni possono occuparsi. In tal modo, si protegge la famiglia da un sovraccarico eccessivo e si tutela inoltre il bene dei minori assistiti.
Art. 16 Condizioni di autorizzazione
La disposizione stabilisce i requisiti minimi dei genitori diurni. Conformemente all’articolo 4 capoverso 4, i Cantoni possono fissare ulteriori requisiti, la cui base è sempre costituita dalla tutela del bene del minore. È quindi necessario valutare per esempio se le condizioni abitative o le capacità dei richiedenti sono adeguate per l’assistenza di minori: se si candidano come genitori diurni delle persone che hanno già difficoltà con i propri figli o se l’accoglimento di minori mette in pericolo il bene di tali figli, l’autorizzazione non deve essere rilasciata (cpv. 1 lett. b). Ciò può essere il caso se per esempio i genitori diurni devono assistere un minore handicappato, che richiede un’assistenza molto particolare. Un’altra condizione per il rilascio dell’autorizzazione è una base economica sicura: in questo modo, si evita il rischio che qualcuno si candidi soltanto per motivi economici.
In generale non è richiesta alcuna formazione specifica per l’assistenza di minori da parte di genitori diurni; tuttavia, se i minori necessitano di una particolare protezione o assistenza, ai genitori diurni possono essere richieste determinate conoscenze ed eventualmente anche un’esperienza specifica (cpv. 2). Non è necessario che le conoscenze specialistiche siano documentate già al momento della presentazione della richiesta; i genitori diurni possono acquisirle anche successivamente, frequentando corsi specifici. L’autorità che rilascia l’autorizzazione e che effettua il collocamento può pretendere siffatte conoscenze, se risultano imprescindibili per l’assistenza di determinati minori.
Art. 17 Domanda
La disposizione elenca tutti i dati e i documenti giustificativi che una domanda deve obbligatoriamente contenere. I Cantoni possono richiedere ulteriori dati o documenti giustificativi, oppure precisare quali condizioni deve nel singolo caso soddisfare la documentazione da presentare.
Art. 18 Autorizzazione
L’autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni importanti per i futuri genitori diurni. Ne fanno parte anche i loro diritti e doveri. L’autorità che rilascia l’autorizzazione non deve semplicemente fare riferimento alle pertinenti disposizioni dell’OAssM (Capitolo 3), bensì è tenuta a elencare in modo preciso quali dati statistici vanno ad esempio trasmessi annualmente alle autorità designate dal Cantone (art. 69 cpv. 3). L’autorità che rilascia l’autorizzazione può anche imporre ai genitori diurni di frequentare corsi per acquisire le conoscenze specialistiche necessarie per l’assistenza di minori (lett. c). Tale obbligo può essere stabilito anche in un secondo momento, se nel corso della vigilanza l’autorità rileva lacune nell’assistenza dovute a conoscenze insufficienti. Nell’autorizzazione deve essere anche specificato il numero di minori che una famiglia diurna può accogliere. Se in un secondo momento risulta che la situazione è cambiata e che il numero di minori fissato non è più adeguato alle circostanze, l’autorizzazione deve essere modificata di conseguenza (art. 12).
È importante l’indicazione riguardante minori con esigenze particolari, tra cui rientrano anche quelli che presentano handicap fisici o mentali. Se già al momento dell’accertamento della situazione di un richiedente viene verificato se l’abitazione è adatta a una persona in sedia a