Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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rotelle o se la madre diurna riesce a gestire un minore con un leggero handicap mentale, l’attività di collocamento diventa più facile, perché al momento dell’accoglimento del minore non è più necessario accertare che i genitori diurni siano veramente adatti. Un ulteriore accertamento dell’idoneità individuale, più approfondito rispetto a quello effettuato per minori che non necessitano di una particolare assistenza, sarebbe quindi necessario soltanto nel caso dell’accoglimento di minori con esigenze particolari piuttosto rare: una situazione che di regola non si verifica.
Se i genitori diurni accolgono più minori o minori di un’età diversa rispetto a quanto indicato nell’autorizzazione, essi contravvengono all’autorizzazione e sono puniti ai sensi dell’articolo 72 e all’occorrenza può essere loro ritirata l’autorizzazione.
1.2.2.2 Sottosezione 2: Istituti di assistenza diurna
Art. 19 Condizioni di autorizzazione
In virtù dell’articolo 15 capoverso 3 chi desidera assistere più di quattro minori, sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza diurna. Visto il maggiore numero di minori assistiti, le condizioni per la gestione di un istituto sono più severe. Questo vale sia per quanto riguarda il numero di collaboratori necessario sia per la grandezza dei locali in cui si trattengono i minori. Pertanto, vanno fissate in un progetto le indicazioni principali sul tipo di attività (cpv. 1 lett. c). Delle condizioni di autorizzazione fa pure parte una base economica sicura (lett. d). Infatti, non sarebbe logico rilasciare un’autorizzazione per un istituto di assistenza diurna se i suoi mezzi finanziari non sono sufficienti.
Diversamente da quanto richiesto ai genitori diurni, il direttore di un istituto e i suoi collaboratori incaricati dell’assistenza devono disporre della formazione specialistica necessaria nonché di capacità pedagogiche adeguate. I genitori che affidano i propri figli a un istituto diurno hanno il diritto di pretendere che questi siano assistiti da persone qualificate. La formazione ha un peso tanto maggiore, quanti più sono i minori assistiti nell’istituto e soprattutto se alcuni di questi necessitano di un’assistenza particolare (cpv. 2). A un istituto che desidera specializzarsi nell’accoglimento di minori con esigenze particolari o che è disposto ad accogliere un determinato numero di tali minori può essere richiesto che i collaboratori incaricati dell’assistenza e il direttore dispongano anche delle qualifiche professionali necessarie per soddisfare i requisiti dell’assistenza di questo tipo di minori. Non tutte le persone incaricate dell’assistenza devono disporre delle stesse qualifiche, se non hanno funzioni dirigenziali. È sufficiente che la persona responsabile di un gruppo incaricato dell’assistenza abbia le qualifiche adeguate. Naturalmente tali requisiti sono richiesti soltanto alle persone incaricate dell’assistenza, non a eventuali altri collaboratori come giardinieri o donne delle pulizie.
Le persone che non hanno concluso la formazione necessaria, in particolare i praticanti, possono lavorare all’interno di un istituto di assistenza diurno, ma possono occuparsi di singoli minori o di un gruppo di minori soltanto se è garantita la pertinente vigilanza. Il rapporto tra le persone che hanno concluso una formazione e quelle prive di formazione deve essere almeno pari a 1:3 (cpv. 1 lett. b).
Nell’ambito delle proprie competenze, i Cantoni precisano i requisiti necessari per la gestione di un istituto di assistenza diurna (art. 73 cpv. 1 lett. a AP-OAssM).
Art. 20 Domanda
Cfr. le spiegazioni all’articolo 17.