Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 21 Autorizzazione
Questa disposizione corrisponde in linea di principio all’articolo 18. In più, la lettera e stabilisce che l’autorizzazione contiene anche i progetti e i piani presentati insieme alla domanda. In questo modo, il richiedente viene vincolato alle indicazioni contenute in tale documentazione e inoltre ne deve comunicare eventuali modifiche all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione (cfr. art. 42); infatti, quest’ultima è stata concessa in base alla documentazione e in alcuni casi risulta anche necessario adeguarla, conformemente all’articolo 12.
1.2.3 Sezione 3: Assistenza a tempo pieno
1.2.3.1 Sottosezione 1: Genitori affidatari
Art. 22 Numero di minori
Le famiglie che assistono minori a tempo pieno possono accogliere un minore in meno rispetto ai genitori diurni. Tale differenza si spiega con il fatto che il rapporto di assistenza tra genitori affidatari e minori assistiti è più intenso rispetto a quello dell’assistenza diurna. Nell’assistenza a tempo pieno i minori sono totalmente integrati nella vita famigliare dei genitori affidatari, mentre nel caso di un’assistenza diurna trascorrono solitamente soltanto la giornata presso i genitori diurni, ritornando dai propri genitori la sera e il fine settimana. I minori assistiti a tempo pieno trascorrono quindi presso i genitori affidatari tutta la settimana, per mesi e anni e, non raramente, fino al raggiungimento della maggiore età. Inoltre, l’assistenza di minori a tempo pieno presso genitori affidatari è sovente una misura di protezione dei minori. Molti di questi minori necessitano di un’assistenza particolare, alcuni di loro non possono nemmeno frequentare le scuole regolari. Per garantire il bene dei minori e proteggere i genitori affidatari da un sovraccarico eccessivo, il numero massimo di minori che possono essere accolti è fissato a tre.
In considerazione dei requisiti che i genitori affidatari devono soddisfare per l’assistenza a tempo pieno, il numero massimo di minori che possono essere accolti deve essere fissato dalle autorità cantonali con particolare accuratezza.
Art. 23 Condizioni di autorizzazione
Questa disposizione corrisponde all’articolo 16. Tuttavia, a causa dell’assistenza spesso intensa e della totale integrazione dei minori assistiti nella famiglia affidataria, per garantire il bene dei minori (quelli accolti e i propri figli), sia i futuri genitori affidatari sia le condizioni abitative devono soddisfare requisiti più severi rispetto a quelli previsti per l’assistenza da parte di genitori diurni. Ciò che può essere adeguato per questi ultimi, può infatti risultare insufficiente per una famiglia affidataria.
In linea di principio per l’assistenza di minori con esigenze particolari è possibile rimandare alle spiegazioni dell’articolo 16 capoverso 2. È comunque necessario sottolineare che, vista l’intensità della maggior parte dei rapporti di assistenza, alle conoscenze specialistiche dei genitori affidatari devono essere poste esigenze più severe rispetto a quanto preteso dai genitori diurni.
Art. 24 Domanda
Cfr. le spiegazioni all’articolo 17.