Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Art. 56 Eliminazione delle lacune riscontrate
L’autorità può collegare l’invito ad adottare immediatamente le misure necessarie per colmare le lacune riscontrate alla comminatoria della multa secondo l’articolo 292 CP13 (Disobbedienza a decisioni dell’autorità) o della revoca dell’autorizzazione per il caso in cui non vi si ottemperasse. Nel caso in cui le lacune riscontrate riguardano un rapporto d’assistenza concreto, se ad esempio un minore viene trovato in uno stato particolarmente o insolitamente trascurato, la persona incaricata della vigilanza è tenuta a informare il rappresentante legale del minore e/o la competente autorità di protezione dei minori. Se vi è pericolo nel ritardo, può immediatamente sistemare il minore altrove (cfr. art. 13 cpv. 4).
Art. 57 Gratuità
La disposizione intende sgravare finanziariamente i genitori diurni e affidatari, il cui compenso sovente non è molto elevato, evitando di mettere a loro carico spese risultanti dall’attività di vigilanza, ma soltanto nella misura in cui rispondano ai requisiti previsti. Le spese per un aumento dell’attività di vigilanza provocato per negligenza grave o addirittura intenzionalmente e non giustificabile possono essere invece addebitate alle persone che le causano.
1.5 Capitolo 5: Relazioni internazionali
1.5.1 Sezione 1: Assistenza di minori con domicilio all'estero da parte di genitori affidatari in Svizzera
Art. 58 Accoglimento di minori stranieri con domicilio all'estero
La disposizione del capoverso 1 è stata ripresa dal diritto in vigore (art. 8 OAMin), in cui era stata inserita per disciplinare una situazione che oggigiorno quasi non si verifica più: si pensava a persone che portavano minori in Svizzera con l'intenzione di adottarli, senza aver prima ottenuto la necessaria autorizzazione. Oggi si tratta piuttosto dell'accoglimento in Svizzera di minori legati da un rapporto di parentela o di figli di conoscenti domiciliati all'estero, ad esempio perché i genitori desiderano dare loro una formazione migliore o perché non vi è nessuno nel Paese d'origine che possa occuparsi della loro assistenza. Affinché un minore straniero con domicilio all'estero possa essere accolto da genitori affidatari in Svizzera, non solo devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5-7 e 22-25, ma deve esservi anche un motivo particolare, che giustifichi la necessità di assistere il minore in Svizzera come, ad esempio, il decesso all'estero dei genitori del minore, al quale rimane un unico parente in Svizzera.
Oltre alla domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 24, devono essere presentate anche due dichiarazioni scritte aggiuntive: la prima contenente il consenso del rappresentante legale del minore al collocamento in Svizzera e lo scopo dell'assistenza (cpv. 3 lett. a) e la seconda attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata dell'assistenza in Svizzera (cpv. 3 lett. b). Lo Stato non deve essere costretto a provvedere ai minori stranieri che le persone portano in Svizzera spontaneamente. Per quanto concerne questa forma speciale di accoglienza di minori stranieri con domicilio all'estero, l'autorizzazione viene rilasciata con riferimento al minore e non alla famiglia. Per tale motivo i genitori affidatari che già dispongono di un'autorizzazione all'assistenza di minori devono comunque richiedere un'ulteriore autorizzazione se desiderano accogliere un minore straniero dall'estero (cpv. 2).
13 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).