Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine
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sente disposizione. [...]4 Con il versamento del ricavo si estinguono definitivamente le pretese di tutti gli aventi diritto sugli averi liquidati e tutti i relativi obblighi dell’intermediario finanziario». Inoltre il capoverso 1 andrebbe completato in modo che averi non o difficilmente liquidabili (p. es. fotografie e corrispondenza personale, conservata, ad esempio, in cassette di sicurezza) possano essere versati o distrutti, per esempio, da un servizio designato dallo Stato.
SVV: la situazione dell’intermediario finanziario riguardo ai casi retti dal vecchio diritto non deve essere peggiore di quella relativa ai casi retti dalla nuova normativa. Si propone dunque la formulazione seguente: «L’obbligo di ricerca degli aventi diritto e di comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa decade se all’entrata in vigore dell’articolo 96a: a. sono trascorsi 30 anni dall’ultimo contatto con il cliente. In questo caso, dopo averli pubblicati, l’intermediario finanziario liquida gli averi non rivendicati devolvendo il ricavo alla Confederazione; b. l’intermediario finanziario ritiene in buona fede che la pretesa del creditore è caduta in prescrizione o in perenzione».
Post: non è realistico immaginare di riuscire a raggiungere tutti i clienti conformemente all’articolo 96b AP-CO. Occorre pertanto prevedere una disposizione transitoria secondo cui le comunicazioni riguardanti averi non rivendicati non devono violare il segreto professionale. In alternativa, si potrebbe completare la disposizione transitoria stabilendo che la procedura descritta è applicabile per 30 anni dall’entrata in vigore della legge.
VSV: l’avamprogetto non considera che in base alle procure solitamente limitate agli atti amministrativi non è possibile liquidare gli averi non rivendicati e devolverli alla Confederazione. Secondo la banca non vi è assenza di notizie finché il gestore patrimoniale indipendente è ancora in contatto con la banca in qualità di rappresentante del cliente.
Il ricavo deve spettare interamente ai Cantoni (AG, AR, BS, BL, SH). Si propone di formulare il capoverso 3 come segue (FDK): «Il ricavo spetta interamente ai Cantoni. È suddiviso secondo le prescrizioni che disciplinano la ripartizione della quota loro spettante dell’utile netto della Banca nazionale svizzera».
Sul piano del diritto transitorio non vi è motivo di ripartire gli averi non rivendicati diversamente da quanto previsto all’articolo 466 AP-CC (VD). La disposizione non convince nemmeno sul piano formale; vi è una contraddizione tra il capoverso 1 e il capoverso 3 (TI).
Il ricavo dovrebbe spettare al Cantone in cui ha sede l’intermediario finanziario (ZH).
4.3 Codice di procedura civile
Articolo 21
VSV: per non chiamare in causa diversi fori, sarebbe più opportuno lasciare questo compito a un servizio specializzato, che è già previsto in virtù dell’autodisciplina riconosciuta dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
ZH e swissbanking: la disposizione è in contrasto con l’articolo 41 capoverso 1 LDIP, secondo cui la competenza spetta ai tribunali o alle autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso. Non occorre prevedere una competenza speciale. Per le persone con ultimo domicilio noto all’estero occorre invece precisare e trasferire nella LDIP la competenza nella sede o nel domicilio dell’intermediario finanziario confor-