Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine

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3.2 Oppositori della soluzione proposta

Anche la maggioranza delle organizzazioni è favorevole all’approccio dell’avamprogetto. Vi si oppongono soltanto economiesuisse e swissbanking, che unitamente a ZH reputano sì necessario un intervento legislativo per risolvere il problema degli averi non rivendicati, ma ritengono più appropriata una soluzione di diritto pubblico, come quella su cui si fondavano gli avamprogetti del 2000 e del 2004, per i motivi seguenti:

• in primo luogo, una normativa di diritto pubblico presenta alcuni vantaggi poiché è applicabile, sul piano territoriale, a tutti gli intermediari finanziari in Svizzera e a tutti gli averi in giacenza presso di loro, indipendentemente dalle relativizzazioni previste dal diritto privato internazionale nel caso di clienti con ultimo domicilio all’estero. Tale certezza giuridica è una condizione indispensabile per risolvere definitivamente il problema, ma sarebbe possibile, nel caso di una normativa di diritto privato, soltanto istituendo «norme doppie» di diritto privato e pubblico o di un ordine pubblico svizzero;

• in secondo luogo, una normativa di diritto pubblico presenta un legame più coerente con il luogo in cui sono situati gli averi, ossia la Svizzera. Gli intermediari finanziari non sono dunque più obbligati al paradosso di far dichiarare scomparsi i loro clienti domiciliati in tutto il mondo, atto che altrimenti non sarebbe necessario;

• la normativa di diritto pubblico presenta un terzo vantaggio, ossia di non essere concepita analogamente alla scomparsa e alla successione, bensì alla perenzione. A ben vedere, l’obbligo di notifica e di versamento non risulta da una scomparsa pretestuosa, ma dalla negligenza o dalla smemoratezza del cliente. La conseguenza della perenzione corrisponde molto più ampiamente a questa fattispecie, anche se appare generalmente inusuale per i diritti di proprietà. È ancor più giustificata in quanto gli averi in questione non soltanto non vengono rivendicati, bensì in fin dei conti non appartengono più a nessuno.

VSV auspica che l’avamprogetto non sia portato avanti. A suo avviso l’autodisciplina attuale è sufficiente. La proposta di adeguare l’obbligo di cercare gli aventi diritto, imposto agli intermediari finanziari, alle regole previste per la mora del creditore è, seppur originale, inadatta sotto il profilo dogmatico e assolutamente inopportuna.

3.2 Critiche al contenuto dell’avamprogetto

Molti partecipanti alla consultazione e in particolare i Cantoni che di principio appoggiano l’avamprogetto (AG, AR, BE, BS, BL, FR, JU, SG, SH, SO, SZ, VD; FDK) respingono le proposte tese a un diritto successorio della Confederazione (art. 446 e 550 cpv. 2 AP-CC nonché disposizioni transitorie). Il trasferimento di proprietà alla Confederazione dovrebbe essere semmai semplicemente limitato, dato che una perdita definitiva rappresenta un’ingerenza troppo forte nella garanzia della proprietà (SVP).

Inoltre si dubita che l’autodisciplina sia sufficiente per centrare l’obiettivo (SZ; GPS; SGB). Al suo posto sono chieste sanzioni penali o amministrative per gli intermediari finanziari che non rispettano la legge (GE). Occorre punire perlomeno l’inosservanza dell’obbligo di comunicare gli averi non rivendicati (FR, SO, CSP) o riesaminare di nuovo in dettaglio la questione (SGB).