Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine
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memente all’articolo 21 capoverso 2 AP-CPP. Eventualmente si potrebbe precisare anche l’articolo 41 capoverso 2 LDIP, prevedendo espressamente una competenza svizzera in caso di un interesse degno di protezione, in particolare in caso di averi non rivendicati situati in Svizzera. Non è necessario adeguare l’applicabilità del diritto svizzero alla dichiarazione di scomparsa (art. 41 cpv. 3 LDIP). È proposta la formulazione seguente: «Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa o scioglimento [di una persona giuridica] [...]2 Per la procedura di dichiarazione di scomparsa (art. 38a CC) o di scioglimento [di una persona giuridica] (art. 57 CC) avviata a motivo di averi non rivendicati è imperativo il foro della sede o del domicilio dell’intermediario finanziario».
Si vedano anche le osservazione relative al numero 4 (Persona giuridica e relazioni internazionali).
4 Altre proposte
Persona giuridica
Soltanto le persone fisiche possono essere dichiarate scomparse. Occorre chiarire che cosa succede con gli averi non rivendicati appartenenti a una persona giuridica e a società di persone (BS, BL, LU, SO, VD, CSP; FDK; SGV/CP). Va dedicata particolare attenzione alle persone giuridiche estere (VSV).
FDP, swissbanking ed economiesuisse propongono di completare l’articolo 57 CC indicando i motivi per lo scioglimento di persone giuridiche: «4 Se una persona giuridica è sciolta a motivo di averi non rivendicati presso un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 96a del Codice delle obbligazioni, il giudice competente designa un liquidatore e avvia d’ufficio la procedura legale di liquidazione. Una volta conclusa la liquidazione, l’intermediario finanziario non soggiace più ad alcun obbligo riguardante gli averi consegnati. In questo caso un’ordinanza disciplina la procedura di scioglimento [di una persona giuridica] e le deroghe alla procedura legale di liquidazione; le spese riconducibili agli averi da consegnare sono saldate. Se non vi sono più beneficiari della procedura di liquidazione, gli averi sono devoluti agli enti pubblici ai sensi del capoverso 1.5 Anche gli averi non rivendicati di una persona giuridica già liquidata che sono stati individuati a posteriori presso un intermediario finanziario sono liquidati in applicazione analogica del capoverso 4 ».
Se nel caso di una società di persone la liquidazione avviene conformemente agli articoli 736 segg. CO, l’ordinanza può prevedere le deroghe eventualmente necessarie.
Relazioni internazionali
ZH e foreign banks: l’avamprogetto non affronta il problema degli averi non rivendicati in modo soddisfacente sul piano del diritto internazionale privato. Una soluzione è praticabile soltanto se le corrispondenti basi legali sono in sintonia con le decisioni di diritto successorio prese a livello internazionale. Una soluzione speciale svizzera non è né sensata né appropriata. Se gli averi non rivendicati presentano un legame con l’estero, l’articolo 38a capoverso 3 AP-CC comporta oneri sproporzionati per i giudici, da cui ci si aspetta che procedano ad accertamenti relativi al diritto estero applicabile se possibile già in una prima fase della procedura. L’unica soluzione praticabile consiste nell’obbligare i giudici competenti per la dichiarazione di scomparsa