Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

finanziario ritiene in buona fede che la pretesa del creditore è caduta in prescrizione o in perenzione».

Una disposizione degli averi in altro modo non deve essere sufficiente se figura nelle «clausole scritte in piccolo» (BS). Una tale intesa deve essere stabilita esplicitamente e individualmente; le corrispondenti condizioni generali di contratto non sono pertanto valide (SP).

Si vedano anche le osservazioni in merito all’articolo 38a AP-CC.

Si vedano anche le osservazioni in merito all’articolo 96b capoverso 2 AP-CO.

Si vedano anche le osservazioni in merito al numero 4 (Persona giuridica).

Articolo 96b

Capoverso 1: siccome la comunicazione al giudice dell’esistenza di averi non rivendicati costituisce un obbligo delle banche derivante direttamente dalla legge, non è necessario che tale obbligo sia confermato dal creditore; la disposizione può dunque essere soppressa (GR).

Non è chiaro se tale conferma sia necessaria anche nel caso dell’articolo 96a capoverso 3 AP-CO (BS) né quali siano le conseguenze giuridiche in assenza della conferma richiesta (JU).

La prescrizione formale proposta non è adeguata né rispetto al contenuto della dichiarazione né rispetto ai servizi finanziari; è sufficiente un’appropriata informazione dei creditori (VSV).

swissbanking: per motivi di praticabilità, il capoverso 1 va formulato in modo più flessibile. Non sarebbe né proporzionato né efficace e spesso nemmeno applicabile costringere la banca a esigere che i suoi clienti confermino per scritto di aver preso atto del suo obbligo di comunicazione in caso di averi non rivendicati. Ciò sarebbe problematico in particolare in caso di relazioni già esistenti e ben avviate con il cliente. Deve pertanto bastare un chiarimento unico all’inizio della relazione con il cliente. È proposta la formulazione seguente: «L’intermediario finanziario comunica in modo appropriato al cliente (partner contrattuale), all’inizio della relazione professionale, che sussiste un obbligo di comunicazione degli averi non rivendicati».

Capoverso 2: se si sopprime il capoverso 1, occorre eliminare anche l’espressione «la conservazione di questa dichiarazione» nel capoverso 2. Se viene cancellato il numero 2 del capoverso 2, anche la seconda parte dell’articolo 96a capoverso 3 AP-CO non è più necessaria. Ciò è logico anche perché la banca non conosce la relazione tra il suo cliente/creditore con terzi/aventi diritto. Un corrispondente obbligo di documentazione non è pertanto attuabile (GR).

Le disposizioni speciali sulla conservazione dei libri contabili andrebbero applicate soltanto agli intermediari finanziari, anche se si decidesse di estendere il campo d’applicazione delle altre proposte ad altri «custodi» di averi (SGV/CP).

La disposizione è ridondante in considerazione dell’articolo 957 CO; se dovesse essere mantenuta occorre inserire un rimando alla legge sul riciclaggio di denaro (VSV). Non è necessario prescrivere agli intermediari finanziari le modalità di conservazione; bisogna sopprimere «e centralizzata» (SVV; Post).

swissbanking: ai fini della certezza giuridica e della proporzionalità occorre armonizzare la disposizione con l’obbligo di conservazione previsto dal diritto commerciale: