Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine

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Su questo punto SP chiede in ogni caso una soluzione di diritto pubblico e un ufficio centrale di comunicazione per tutti gli averi non rivendicati; l’ombudsman delle banche non può sostituire un tale ufficio, ma può essere coinvolto nella regolamentazione. Non si può pretendere che gli interessati passino in rassegna tutti i fogli ufficiali alla ricerca di eventuali dichiarazioni di scomparsa.

4 Osservazioni in merito alle singole disposizioni dell’avamprogetto

4.1 Codice civile

Articolo 38a

Siccome la dichiarazione di scomparsa comporta anche una certa pubblicità, che può essere anche controproducente, ci si interroga in merito alla proporzionalità (GE). Non soltanto il rapporto esplicativo, bensì anche la legge devono menzionare che la dichiarazione di scomparsa non va rilasciata se potrebbe comportare svantaggi per l’interessato. Occorre parimenti chiarire che cosa succede nel caso di una tale rinuncia (CSP).

ZH: una persona va dichiarata scomparsa soltanto se – nonostante gli accertamenti effettuati dall’intermediario finanziario (richieste presso gli uffici controllo abitanti, gli uffici dello stato civile, i fori competenti per determinare gli eredi legali e presso altre autorità) – non ha potuto essere rintracciata in Svizzera o se il suo ultimo domicilio conosciuto figurava all’estero. Inoltre mal si comprende chi si intenda per «altri aventi diritto». Ad esempio, qual è la situazione delle persone che sono entrate in possesso degli averi non rivendicati in virtù di un negozio giuridico? Oltre a ciò non è chiaro fino a dove si estenda il potere d’esame del giudice competente riguardo al preteso diritto a tali averi. Il diritto a tali averi deve in ogni caso essere accertato in maniera definitiva nella procedura ordinaria. Infine non è neppure palese quali siano le conseguenze dell’eredità parziale proposta, che si limita agli averi non rivendicati situati in Svizzera: responsabilità solidale per debiti non ancora caduti in prescrizione della persona dichiarata scomparsa; possibilità di una rinuncia all’eredità; necessità di una grida quando il beneficiario dell’eredità è l’ente pubblico svizzero? È inusuale trasferire a un giudice i compiti previsti al capoverso 3 correlati presumibilmente a un onere considerevole e aspettarsi che esso agisca d’ufficio.

BE: la disposizione va ripensata. Gli obblighi imposti ai giudici sono eccessivi e vanno limitati. Nelle eredità ordinarie il giudice si limita a determinare e informare gli aventi diritto. Per contro, la suddivisione spetta di principio agli aventi diritto. Conformemente a tale disciplinamento il compito dei giudici va limitato alla grida, alla dichiarazione di scomparsa, alla determinazione degli eredi legali, all’informazione degli interessati e dell’intermediario coinvolto. Se necessario, prima della suddivisione, può essere nominato un amministratore. Siccome secondo il diritto svizzero la suddivisione di averi spetta ai privati interessati o, in caso di controversia, ai giudici nella procedura ordinaria e siccome il diritto successorio si fonda sul principio del diritto degli eredi ai beni della successione in natura, non andrebbe prevista nessuna suddivisione da parte del giudice nella procedura sommaria, come avviene per la dichiarazione di scomparsa.

swissbanking ed economiesuisse: la dichiarazione di scomparsa vale erga omnes e quindi per tutti gli intermediari finanziari in Svizzera. La persona da dichiarare scomparsa può tuttavia aver intrattenuto più relazioni bancarie. Per questo caso occorre prevedere un coinvolgimento adeguato di tutti gli intermediari finanziari, ad esempio