Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine
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«L’intermediario finanziario assicura la conservazione duratura e centralizzata in particolare dei documenti seguenti nell’ambito degli articoli 957 e 962: 1. contratti e procure nella versione attuale, 2. documenti per l’identificazione del cliente (partner contrattuale) e dell’avente diritto, 3. estratti patrimoniali ed estratti conto successivi alle ultime notizie che l’intermediario finanziario ha ricevuto dal cliente (partner contrattuale) o documenti giustificativi relativi al versamento su un conto collettivo». Occorre infine chiarire la questione della conservazione a lungo termine dei documenti (analogamente all’art. 962 CO): «3 Una volta devoluti gli averi agli eredi, agli aventi diritto o all’ente pubblico in virtù della dichiarazione di scomparsa di una persona fisica o dello scioglimento di una persona giuridica (art. 38a risp. 57 cpv. 3 CC), i documenti menzionati nel capoverso 2 sono conservati per altri dieci anni».
SVV: in seguito alla sopravvenienza della prescrizione le pretese del creditore non sono più esigibili. In tal caso non vi è dunque alcun motivo di obbligare gli intermediari finanziari a conservare i documenti. Per chiarire tale correlazione, la disposizione va completata come segue: «3 Se le pretese derivanti da un contratto sono prescritte, l’obbligo di conservare i documenti viene a cadere».
Articolo 96c
Non si capisce perché le persone giuridiche non siano di principio escluse dal campo d’applicazione delle nuove disposizioni relative alla mora del creditore (VSV).
Disposizioni transitorie
Le agevolazioni proposte sono sconcertanti; sono in contraddizione con l’articolo 550 capoverso 3 AP-CC; il pregiudizio giuridico proposto è sostenibile al massimo dopo la scadenza di un termine supplementare (JU). Il termine di 30 anni proposto non convince: occorre elaborare una soluzione che consenta di devolvere tutti gli averi non rivendicati (tra il 1945 e l’entrata in vigore della nuova normativa) al rispettivo creditore o ai suoi eredi. Tali averi vanno elencati (GPS).
SVP: al momento della pubblicazione occorre prestare il maggior riguardo possibile all’interesse del cliente al mantenimento del segreto. Sono pertanto necessarie precisazioni. Bisogna rinunciare a indicare un importo accanto al nome e all’anno di nascita.
swissbanking: in vista della necessaria pubblicazione, i capoversi 1 e 4 andrebbero precisati come segue: «1 Se all’entrata in vigore dell’articolo 96a sono trascorsi 30 anni dall’ultimo contatto intrattenuto dall’intermediario finanziario con il cliente o in tale momento la relazione professionale risale ad almeno 30 anni prima e non è intrattenuto alcun contatto con il cliente, decade l’obbligo di ricerca degli aventi diritto e di comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa o per lo scioglimento [di una persona giuridica]. Dopo averli pubblicati, l’intermediario finanziario, o un’istituzione adeguata operante su suo mandato e con il consenso del Consiglio federale, liquida gli averi non rivendicati devolvendo il ricavo alla Confederazione. La pubblicazione contiene, se disponibili, cognomi, nomi e anno di nascita dei clienti aventi diritto (partner contrattuali); non è necessaria se un avere o il cliente interessato (partner contrattuale) è già stato oggetto di una pubblicazione in quanto non rivendicato. La liquidazione e la devoluzione del ricavo devono essere concluse al più tardi cinque anni dopo la pubblicazione; nel caso di averi già oggetto di una precedente pubblicazione, i cinque anni decorrono dall’entrata in vigore della pre-