Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine
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con una citazione in giudizio o la collaborazione delle associazioni. Agli intermediari finanziari interessati deve essere imposto un obbligo di comunicazione al giudice, che venga prima del segreto bancario o del segreto professionale. La dichiarazione di scomparsa effettuata su notifica di un intermediario finanziario deve infatti comportare un obbligo di consegna per tutti gli altri intermediari finanziari presso cui sono situati averi della medesima persona. Viceversa, il fatto di individuare presso gli altri intermediari finanziari un’ulteriore relazione bancaria in cui sussiste ancora un contatto con il cliente comporta la fine dell’assenza di notizie. È avanzata la proposta seguente: «2 Il giudice invita in modo appropriato tutti gli intermediari finanziari secondo l’articolo 96a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni che sono tenuti a comunicare al giudice tutti gli averi dell’interessato a fornire notizie sulla persona assente. Il giudice può inoltre obbligare gli eredi e altri aventi diritto ad annunciarsi entro il termine impartito.4 Con la suddivisione da parte del giudice vengono definitivamente a cadere le pretese di tutti gli aventi diritto agli averi non rivendicati nei confronti dell’intermediario finanziario.5 Le spese procedurali sono saldate attingendo agli averi non rivendicati.6 Il giudice può rinunciare a eseguire una procedura di liquidazione e, se del caso, procedere immediatamente alla suddivisione degli averi in questione se: a. l’intermediario finanziario rende credibile che la pretesa del cliente (partner contrattuale) è caduta in prescrizione o in perenzione; b. è stato pattuito per scritto con il cliente (partner contrattuale) che in assenza di notizie è disposto degli averi patrimoniali in altro modo; c. gli averi non rivendicati del cliente (partner contrattuale) sono scomparsi presumibilmente durante la procedura; d. le spese legate alla dichiarazione di scomparsa o allo scioglimento [di una persona giuridica] sono presumibilmente superiori agli averi non rivendicati del cliente (partner contrattuale) situati presso il rispettivo intermediario finanziario o e. gli averi non rivendicati del cliente (partner contrattuale) situati presso il rispettivo intermediario finanziario sono inferiori a 5000 franchi».
FDP avanza una proposta simile: «4 Le spese procedurali sono saldate attingendo agli averi non rivendicati.5 Se del caso, il giudice può procedere immediatamente alla suddivisione degli averi in questione se: a. le spese legate alla dichiarazione di scomparsa sono presumibilmente superiori agli averi non rivendicati del cliente situati presso il rispettivo intermediario finanziario; b. gli averi non rivendicati del cliente situati presso il rispettivo intermediario finanziario sono inferiori a 5000 franchi».
Anche LU, SH e ZH chiedono un importo minimo per eseguire la procedura per la dichiarazione di scomparsa.
La disposizione esige un adeguamento dell’articolo 249 lettera a numero 2 CPC (ZG): «2. Dichiarazione di scomparsa (art. 35-38a CC)».
Si veda anche il numero 4 (Diritto applicabile e terminologia).
Articolo 466
Il diritto (successorio) cantonale (e comunale) vigente è ben collaudato; la Confederazione non deve trarre profitto da averi non rivendicati (AG, AR, BE, BS, BL, JU, SG, SO, SZ).
La suddivisione tra i Cantoni deve avvenire secondo le regole previste dalle disposizioni transitorie (SH). FDK propone: «2 Nei casi restanti la successione è devoluta alla Confederazione. Il ricavo spetta ai Cantoni secondo le prescrizioni che disciplinano la ripartizione della quota loro spettante dell’utile netto della Banca nazionale svizzera».