Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 16 pagine
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ZH: gli averi non rivendicati devono essere devoluti ai Cantoni in cui hanno sede o sono domiciliati gli intermediari finanziari in questione, che si assumono l’onere della procedura. Si rinvia inoltre alla soluzione proposta negli avamprogetti del 2000 e del 2004.
La disposizione va completata precisando che l’ente pubblico a cui è devoluta la successione deve assumersi i costi per le ricerche (VSV).
Nel testo francese il titolo marginale «canton et commune» non corrisponde più al contenuto (JU).
Si vedano anche le osservazioni in merito al numero 4 (Relazioni internazionali).
Articolo 550 capoverso 2
Va mantenuto il diritto vigente (AG, AR, BE, BS, BL, SG, SZ, VD); nulla giustifica la modifica legislativa proposta (FDK).
In francese si parla erroneamente di «commune» invece che di «collectivité publique» (JU, VD).
VSV: occorre disciplinare chi si assume le spese: «3 Le spese legate alla ricerca e alla dichiarazione di scomparsa insorte per determinare gli aventi diritto sono assunte dall’ente pubblico a cui è devoluta la successione».
Si vedano anche le osservazioni relative all’articolo 466.
4.2 Codice delle obbligazioni
Articolo 96a
Capoverso 1: manca un disciplinamento legale per i titoli (CVP) e il contratto d’affitto di cassette di sicurezza (LU). Occorre una normativa applicabile anche all’usuale contratto di deposito (SGV/CP) e alle persone che gestiscono averi su mandato dell’autorità tutoria (BS).
Il termine «creditore» è troppo ristretto. La disposizione deve essere applicabile anche agli eredi (GPS; SGB). Siccome l’assenza di notizie può riguardare anche titoli in un deposito od oggetti in una cassetta di sicurezza, il termine «creditore» va sostituito con quello di «cliente» (swissbanking).
SVV: il contatto non deve essere mantenuto con il creditore, bensì con l’avente diritto, che di norma è il beneficiario in caso di assicurazioni sulla vita. Se non è designato un beneficiario, gli aventi diritto sono l’assicurato (in caso di sopravvivenza) o i suoi eredi (caso di morte): «Nel caso di un contratto di assicurazione il creditore è l’assicurato. Una pretesa è considerata non rivendicata se dopo la sua scadenza il contatto con l’avente diritto è interrotto».
Tale disposizione è fuori posto nel CO (ZH). L’ultimo segmento di periodo del capoverso 1 («e per ripristinare il contatto interrotto») è superfluo e va soppresso; in compenso, il previsto obbligo di ricerca deve rispettare il principio di proporzionalità (swissbanking).
VSV: la disposizione non stabilisce nulla di diverso da quanto già disposto dall’attuale autodisciplina; un diritto civile speciale per cerchie di persone definite dal diritto in materia di vigilanza va di principio respinto. Una formulazione adeguata