Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine
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1.1 Dichiarazioni del Consiglio federale nel messaggio concernente la riforma II dell’imposizione delle imprese in merito al disciplinamento della previdenza professionale delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente
Nel messaggio concernente la riforma II dell’imposizione delle imprese, l’articolo 37b (inizialmente ancora 37a2) LIFD prevedeva che in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento del 55° anno di età o in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi dovessero invero essere tassate congiuntamente agli altri redditi, ma che per la fissazione dell’aliquota applicabile fosse di volta in volta determinante un ottavo delle riserve occulte realizzate. Il Consiglio federale prescindeva espressamente dal privilegiare fiscalmente gli utili di liquidazione in considerazione del fatto che questi sono anche comprensivi di elementi della previdenza professionale. In merito il Consiglio federale dichiarava che: «Da allora è effettivamente nell’ambito della prima revisione della legge sulla previdenza professionale che sono state proposte misure per incoraggiare e agevolare la previdenza professionale degli indipendenti. In questo senso una nuova disposizione della LPP, l’articolo 4 capoverso 3, offre agli indipendenti la possibilità di assicurasi unicamente presso un’istituzione attiva nel settore della previdenza estesa e, in particolare, presso un’istituzione di previdenza non iscritta nel registro della previdenza professionale, purché disponga di un piano di previdenza e applichi il principio dell’assicurazione collettiva. Questa soluzione corrisponde alle esigenze di previdenza degli indipendenti: la sua flessibilità tiene conto delle fluttuazioni nel tempo del reddito di un’impresa. In considerazione di questa evoluzione della situazione giuridica, il problema delle modalità di imposizione
dell’utile di liquidazione di un’impresa di persone va unicamente abbordato dal profilo dei principi della fiscalità diretta»3.
«Inversamente, le cerchie economiche e taluni interventi parlamentari si esprimono a favore di un’attenuazione dell’onere fiscale quando l’utile di liquidazione è realizzato al momento della cessazione dell’attività indipendente e con la cessione definitiva dell’impresa. Il motivo addotto è sovente quello dell’asserita assenza di previdenza professionale dell’imprenditore. La riforma della LPP e le misure prese in questo ambito hanno nondimeno privato questo argomento dell’essenziale del suo peso (cfr. il n. 4.1). Il principio dell’attenuazione dell’onere fiscale previsto nel presente messaggio risulta piuttosto da considerazioni relative alla costituzione e alla realizzazione di riserve occulte nel quadro dell’imposizione del reddito globale netto. A causa della progressività dell’imposta, l’inclusione dell’utile di liquidazione nel reddito imponibile può provocare un onere fiscale che può provocare contestazioni».
Il Consiglio federale intendeva concedere l’agevolazione fiscale proposta unicamente per gli utili conseguiti in seguito al trasferimento o alla liquidazione definitivi dell’impresa. Non si potrebbe parlare di liquidazione definitiva se il contribuente cedesse un’impresa per esercitarne successivamente un’altra. Per fornire chiarezza in merito si è proposto, nel senso di un criterio oggettivo, di qualificare come «definitive» soltanto le liquidazioni e le cessioni di imprese effettuate da un contribuente di oltre 55 anni di età o divenuto invalido. Si potrebbe inoltre ammettere la cessazione definitiva dell’attività lucrativa soltanto se l’impresa ha liquidato completamente il suo patrimonio circolante4.
La proposta di imposizione degli utili di liquidazione presentata dal Consiglio federale prevedeva che le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi fossero tassate congiuntamente agli altri redditi soltanto in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento del 55° anno di età o in seguito a invalidità. Per la determinazione
dell’aliquota è di volta in volta determinante un ottavo delle riserve occulte realizzate. Inclu-
2 L’art. 37a LIFD originale è divenuto l’art. 37b LIFD perché nel frattempo come art. 37a LIFD è stato introdotto l’articolo concernente la procedura di conteggio semplificata ai sensi della LF contro il lavoro nero (LLN). 3 FF 2005 4241, n. 4.1 4 FF 2005 4241, n. 4.5.1