Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine
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te, ma anche altre prestazioni dell’AI, quali ad esempio le prestazioni per riformazione professionale.
Capoverso 3
Lettera a
L’imposizione privilegiata della liquidazione si applica esclusivamente alle riserve occulte realizzate nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente. Il reddito da attività lucrativa indipendente che non proviene dalla realizzazione di riserve occulte e altri proventi continuano a essere imposti secondo la tariffa ordinaria e non possono beneficiare dell’imposizione privilegiata ai sensi dell’articolo 37b LIFD.
Lettera b
Colui che ha potuto approfittare delle disposizioni di cui all’articolo 37b LIFD in virtù di un’asserita cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente e ciononostante successivamente riprende un’attività lucrativa indipendente non può beneficiare due volte
dell’imposizione privilegiata ai sensi dell’articolo 37b LIFD. Secondo il capoverso 3 lettera b in questo caso anche gli utili di liquidazione sono pertanto tassati in via ordinaria e non può essere fatto valere alcun riscatto fittizio.
In questi casi non è possibile una procedura di ricupero d’imposta ai sensi degli articoli 151– 153 LIFD. Conformemente all’articolo 151 capoverso 1 LIFD i presupposti per il ricupero d’imposta devono risultare da fatti o mezzi di prova in precedenza sconosciuti all’autorità fiscale. Si tratta in genere di fatti o di mezzi di prova accertati soltanto dopo che la tassazione è cresciuta in giudicato, ossia di cosiddetti nuovi fatti o mezzi di prova. A dire il vero si tratta di nuovi «vecchi» fatti o mezzi di prova, perché esistevano già in precedenza, ovvero al momento della tassazione, ma sono divenuti noti soltanto in seguito all’autorità fiscale (Klaus A. Vallender/Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, art. 151 LIFD n. 1 e 7). Per rispondere al quesito se fatti o mezzi di prova nuovi esistessero già al momento della tassazione è determinante lo stato degli atti a quel momento (STF 2C.21/2008 del 10.6.2008, consid. 2.1; 2A.502/2005 del 2.2.2006, consid. 2, in: StR 61/2006 442, pag. 444 con rinvii).
La dottrina sostiene però che si deve «generalmente» trattare di cosiddetti nuovi «vecchi» fatti (Vallender/Looser, loc. cit. art. 151 n. 7). Questa formulazione consente di giungere alla conclusione che anche nuovi fatti che qualificano a posteriori come illecita una pratica del passato ormai conclusa possono essere riconosciuti come fatti che giustificano una procedura di ricupero d’imposta.
Nel quadro delle ultime modifiche alla LIFD il legislatore ha statuito esplicitamente l’applicazione della procedura di ricupero d’imposta (cfr. ad es. art. 19 cpv. 2 LIFD; art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD). Occorre pertanto partire dal presupposto che il legislatore avrebbe sancito l’applicazione della procedura di ricupero d’imposta anche nel quadro dell’articolo 37b LIFD se ne avesse voluto l’applicazione nell’ambito dell’imposizione della liquidazione.
È ovviamente sempre fatta salva l’evasione fiscale che determina una procedura di ricupero d’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si è in presenza di un’evasione fiscale allorquando:
a) la struttura giuridica adottata dai partecipanti appare insolita, impropria e comunque completamente inadeguata alla situazione economica;
b) si deve supporre che questa scelta è stata operata abusivamente soltanto nell’intento di risparmiare imposte che sarebbero state dovute in circostanze conformi alle norme;
c) la procedura adottata consentirebbe un ingente risparmio d’imposta qualora l’autorità fiscale la accettasse.
Articolo 2 Anno di liquidazione
L’articolo 2 definisce il concetto di anno di liquidazione. Si considera anno di liquidazione l’esercizio nel corso del quale viene effettuata l’ultima operazione di liquidazione. La liquida-