Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine

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Articolo 8 Imposizione del riscatto fittizio

Gli utili di liquidazione sono tassati nella misura del riscatto fittizio come una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LIFD, ossia a un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 LIFD. Essi soggiacciono pertanto a una tassazione indipendente e separata dall’imposizione degli utili di liquidazione.

Conformemente all’articolo 38 capoverso 1 LIFD, il riscatto fittizio tassato alla tariffa applicabile alla previdenza deve essere addizionato alle eventuali prestazioni proprie in capitale versate nel medesimo periodo fiscale. La quota degli utili di liquidazione (= riscatto fittizio) che deve essere tassata all’aliquota della previdenza è quindi imposta come una prestazione previdenziale perché secondo il parere del legislatore si tratta di un versamento proveniente dalla previdenza (che nella fattispecie assume i contorni dell’azienda). In questo modo le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente sono equiparate a coloro che non investono il loro denaro in un’impresa, bensì in un’istituzione di previdenza ai sensi della LPP. L’equiparazione è garantita nella misura in cui la costituzione di questa previdenza a livello di impresa (costituzione di riserve occulte) non è soggetta all’imposta sul reddito, analogamente ai premi LPP. L’imposizione deve pertanto essere effettuata addizionando il riscatto fittizio e le prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza versate nel medesimo periodo fiscale.

2.4 Calcolo e imposizione degli utili di liquidazione

Articolo 9 Calcolo

Lettera a

Per utili di liquidazione ai sensi dell’ordinanza in esame si intendono le riserve occulte realizzate nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente. Da esse va dedotto l’eventuale importo corrispondente alla differenza tra il riscatto e i proventi secondo l’articolo 4.

Lettera b

Anche il riscatto fittizio tassato a un’aliquota diversa da quella applicata agli utili di liquidazione riduce gli utili di liquidazione.

Lettera c

Le spese sono dedotte in linea di massima dai proventi che le determinano.

Lettera d

I riporti di perdite computabili non ancora fatti valere fiscalmente devono anzitutto essere computati con i proventi che non provengono dalla liquidazione. Se dopo il computo sussiste un’eccedenza di perdita, tale eccedenza può essere computata con gli utili di liquidazione.

Articolo 10 Imposizione

Un quinto degli utili di liquidazione restanti dopo avere effettuato le deduzioni di cui all’articolo 9 determina l’aliquota applicabile ai sensi dell’articolo 214 LIFD. La forte progressione della tariffa dell’imposta federale diretta può avere per effetto che per gli utili di liquidazione di modesta entità non si registrino più imposizioni. Dato però che l’articolo 37b LIFD deve costituire unicamente un privilegio e non un’esenzione d’imposta, l’aliquota minima provvede affinché in caso di utili di liquidazione sia sempre riscossa un’imposta. Il 2 per cento è calcolato sugli utili di liquidazione restanti dopo avere effettuato le deduzioni di cui all’articolo 9.