Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine
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Articolo 12 Continuazione dell’attività lucrativa indipendente da parte degli eredi o
dei legatari
In assenza di liquidazione, non appena effettuano operazioni che vanno in direzione di una continuazione dell’impresa gli eredi non possono più fare valere un’imposizione privilegiata della liquidazione fondata sui diritti del defunto. Il diritto decade con la prima operazione corrispondente perché non si è in presenza di una cessazione definitiva dell’attività lucrativa. In seguito gli eredi possono però far valere personalmente l’imposizione privilegiata in qualità di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 37b LIFD. Se gli eredi si limitano a portare a termine i lavori avviati dal defunto, tale comportamento non costituisce continuazione dell’impresa di persone.
2.6 Entrata in vigore
Articolo 13
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011, simultaneamente all’articolo 37b LIFD6.