Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine

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Sono stati però anche espressi singoli pareri che potrebbero fare supporre che il legislatore intendesse accordare la possibilità del riscatto fittizio anche agli indipendenti già affiliati a un’istituzione di previdenza professionale. Ciò non è mai stato affermato apertamente; si è piuttosto affermato regolarmente che il riscatto fittizio avrebbe dovuto favorire le persone che non dispongono delle risorse necessarie per affiliarsi al secondo pilastro. Per questo motivo non è più possibile risalire con certezza all’intenzione del legislatore.

Come già menzionato al numero 1.3 il fabbisogno di riscatto può essere calcolato soltanto in presenza di affiliazione a un piano del secondo pilastro. L’ammissibilità di un riscatto può essere comprovata unicamente dalle persone che sono affiliate a un’istituzione di previdenza professionale. Interpretando la legge in modo restrittivo si giunge quindi alla conclusione che la lacuna di copertura fittizia compete solo alle persone già affiliate a un’istituzione di previdenza professionale perché solo queste ultime possono comprovare «l’ammissibilità di un riscatto». Dai dibattiti parlamentari risulta peraltro l’intenzione del legislatore di accordare il riscatto fittizio in particolare alle persone che non sono affiliate ad alcuna istituzione di previdenza professionale. Questa insensatezza costituisce un motivo di ampliamento della cerchia degli aventi diritto al di là di quanto previsto dal testo di legge. È previsto che tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 1 possano fare valere il riscatto fittizio, a prescindere dall’affiliazione a un’istituzione di previdenza e dal fatto di avere effettuato un riscatto ordinario nell’anno di liquidazione o nell’anno precedente. Per il calcolo del riscatto fittizio gli affiliati a un’istituzione di previdenza devono nondimeno farsi computare in particolare tutti gli averi presso l’istituzione di previdenza (cfr. art. 6). Se la possibilità del riscatto fittizio fosse limitata ai soli indipendenti non affiliati a un’istituzione di previdenza, questo modo di procedere potrebbe ad esempio svantaggiare gli indipendenti che per motivi finanziari possono permettersi soltanto una previdenza minima. Durante il periodo della loro attività lucrativa indipendente queste persone si sono comunque premurate di una previdenza e non possono pertanto essere svantaggiate rispetto a chi non è mai stato affiliato a un’istituzione di previdenza.

Capoverso 2

L’imposizione ai sensi dell’articolo 37b LIFD costituisce una riduzione d’imposta. Il contribuente deve documentarla conformemente alle norme generali sui mezzi di prova.

Articolo 6 Calcolo del riscatto fittizio

Capoverso 1

Dalla documentazione risulta che la volontà del legislatore era di affidare il calcolo della lacuna di copertura fittizia alla prassi fiscale o all’amministrazione. In merito si dovrebbe trattare di una soluzione LPP «mediana». La presente formula corrisponde in linea di massima ai calcoli di riscatto usuali ai sensi della LPP.

L’aliquota del 15 per cento dell’accredito di vecchiaia corrisponde all’aliquota obbligatoria dell’accredito di vecchiaia tra il 45° e il 55° anno di età ai sensi dell’articolo 16 LPP. La scelta del 15 per cento costituisce un ottimo valore medio perché non si sa a priori se si procederà a una liquidazione a causa di un’invalidità sopraggiunta all’età di 30 anni oppure in seguito a pensionamento all’età di 65 anni. Si è rinunciato inoltre a una deduzione di coordinamento. Grazie a questi parametri è possibile conformarsi alle prospettive del legislatore, che si è lasciato ispirare dall’idea di un piano mediano.

Capoverso 2

Il periodo compreso tra il 25° anno di età e l’anno di liquidazione è sempre preso pienamente in considerazione, a prescindere dall’esercizio o no di un’attività lucrativa indipendente durante l’intero periodo. Questa modalità di calcolo del riscatto è analogo a quello in ambito di LPP, dove si risale sempre al 25° anno di età.