Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine
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Capoverso 3
Ci si fonda sul reddito ordinario soggetto all’AVS. Sebbene anche gli utili di liquidazione siano soggetti all’AVS (essi sono però tassati e documentati separatamente), l’integrazione degli utili di liquidazione falserebbe il reddito annuo medio, ragione per la quale nel calcolo della lacuna di copertura fittizia ci si può fondare unicamente sul reddito ordinario.
In questo senso è pure chiaro che nel calcolo del riscatto fittizio non possono essere presi in considerazione utili provenienti da incrementi di valore, ma soltanto gli ammortamenti recuperati.
Al fine di riprodurre un reddito possibilmente attuale ci si fonda per il momento su una media quinquennale perché nelle istituzioni di previdenza si possono generalmente riscattare le prestazioni massime dell’ultimo stipendio.
Capoverso 4
Se l’attività lucrativa indipendente dura meno di cinque anni la somma del reddito da attività lucrativa degli ultimi anni non deve essere divisa per cinque, bensì per il numero effettivo di anni durante i quali è stata esercitata un’attività lucrativa indipendente. Dato che questo accresce il riscatto fittizio e può quindi avere effetti di riduzione dell’imposta il contribuente deve documentare questa circostanza conformemente alle norme generali sui mezzi di prova.
Capoverso 5
In considerazione del fatto che per il tramite del riscatto fittizio si intende equiparare le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente a quelle che esercitano un’attività lucrativa dipendente, il limite superiore per uno stipendio che può essere assicurato ai sensi della LPP deve essere ripreso anche per il riscatto fittizio.
Capoverso 6
Tutti gli averi di previdenza, compresi i riscatti effettuati nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente, devono essere computati nel riscatto e dedotti di conseguenza. Devono parimenti essere computate le prestazioni già ricevute. Rientrano in questo ambito tutte le prestazioni ordinarie (p. es. prestazioni di rendita), i prelievi anticipati (p. es. per la proprietà di abitazioni) nonché i versamenti in contanti (p. es. al passaggio dell’attività lucrativa da dipendente a indipendente). Questa deduzione è necessaria soprattutto perché la persona che esercita un’attività lucrativa indipendente ha già beneficiato delle prestazioni fiscalmente privilegiate provenienti dalla previdenza. Le prestazioni e i versamenti in questione devono in ogni caso essere comunicati all’autorità fiscale. Per fondi di previdenza si intendono le fondazioni di previdenza del personale senza prestazioni regolamentari.
Articolo 7 Affiliazione a posteriori a un’istituzione di previdenza
L’imposizione privilegiata è concessa in seguito a cessazione definitiva dell’attività lucrativa. Non è dato diritto all’imposizione privilegiata se la cessazione dell’attività lucrativa non è definitiva. Può tuttavia capitare che una cessazione dell’attività lucrativa pianificata come definitiva non lo sia poi successivamente. A meno che si tratti di un’evasione fiscale non si può ritornare sulla tassazione di una liquidazione cresciuta in giudicato al momento dell’as-
sunzione di una nuova attività lucrativa indipendente. In caso di ripresa di un’attività lucrativa indipendente o dipendente seguita da riscatto in un’istituzione di previdenza professionale si pone la questione delle modalità di trattamento fiscale di questo riscatto. Dalla lacuna di riscatto effettiva occorre dedurre il riscatto fittizio già fatto valere perché il contribuente ha già fatto valere fiscalmente in maniera fittizia il suo fabbisogno di riscatto. La differenza restante è ammessa in deduzione.
In questo caso il riscatto fittizio deve essere trattato come una prestazione di libero passaggio che dovrebbe essere versata conformemente agli articoli 3 capoverso 1 e 11 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio; RS 831.42).