Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine
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dendo le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi, l’articolo 37a capoverso 1 LIFD sancisce un motivo legale di revisione. In virtù del differimento dell’imposizione (art. 18a cpv. 1), le riserve occulte non ancora imposte non beneficiano del conteggio secondo
l’aliquota meno elevata.
Il capoverso 2 prevede che l’imposizione secondo l’aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, ai discendenti e ai legatari. Se essi, senza proseguirne l’esercizio, non liquidano l’azienda esercitata dal defunto entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile della sua morte, si procede a un conteggio delle riserve occulte secondo la sistematica fiscale.
Le condizioni di imposizione privilegiata degli utili di liquidazione stabilite dall’articolo 11 capoverso 4 LAID sono identiche a quelle dell’articolo 37a capoverso 1 LIFD (cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o in seguito a invalidità). L’entità della riduzione è invece stabilita dal diritto cantonale. Come nel caso
dell’imposta federale diretta la fissazione di un’aliquota più favorevole si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché essi liquidino l’impresa nel corso dei cinque anni civili successivi al decesso del testatore. Le riserve occulte non ancora tassate a motivo di un differimento dell’imposizione (articolo 8 capoverso 2terLIFD) sono escluse dalla possibilità di un’imposizione attenuata.
1.2 Dibattiti alle Camere federali
Nel corso della sessione estiva 2006, il Consiglio degli Stati come Camera prioritaria ha deciso – in deroga alla proposta del Consiglio federale – che le riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi devono essere tassate separatamente dagli altri redditi ai sensi
dell’articolo 38 LIFD. L’aliquota è calcolata su un quinto delle riserve occulte realizzate. In ogni caso deve però essere riscossa un’imposta di almeno il 2 per cento. Simultaneamente è stato approvato l’articolo 11 capoverso 5 LAID (a quel momento ancora cpv. 4), adeguato di conseguenza, che prevedeva l’imposizione separata delle riserve occulte realizzate negli ultimi due esercizi a livello di imposte cantonali, ma riservava al diritto cantonale la definizione della quota determinante per la fissazione dell’aliquota. Questa modifica è stata dettata dalla volontà di evitare che l’imposizione ordinaria degli altri redditi fosse influenzata dagli utili di liquidazione, perché questi utili provenienti dalla cessazione dell’attività lucrativa indipendente costituiscono per così dire una particolarità. Un’ulteriore argomentazione addotta fu che con gli utili di liquidazione si prende in considerazione e si tassa la somma dei redditi degli ultimi anni di attività lucrativa indipendente. Se realizzati in maniera continua questi utili confluirebbero nel reddito imponibile in maniera scaglionata e con minori ripercussioni sulla progressione. Ne risulta ovvio che per la determinazione dell’aliquota dovrebbe essere presa in considerazione solo una parte di questi utili.
Nel corso della sessione invernale 2006 il Consiglio nazionale si è spinto oltre il Consiglio degli Stati affermando che un’imposizione minima del 2 per cento non avrebbe introdotto alcuna agevolazione, ma avrebbe, al contrario, mantenuto il solo status quo, in particolare per quanto riguarda le PMI. La Camera bassa ha inoltre argomentato che l’aliquota minima stabilita sarebbe aleatoria. Per questo motivo l’aliquota del 2 per cento è stata nuovamente stralciata. Il Consiglio nazionale riteneva d’altronde che le riserve occulte presentano sempre anche un carattere di previdenza. In generale i microimprenditori non dispongono di una cassa pensioni: investono il loro intero patrimonio nell’impresa e non hanno la possibilità di costituire un secondo pilastro. Se in caso di liquidazione fosse tassata la totalità degli utili essi fruirebbero dei vantaggi fiscali come gli assicurati (deduzione dei contributi ed eventuale imposizione privilegiata del versamento sotto forma di capitale). Si tratterebbe nella fattispecie della concessione a posteriori di sgravi fiscali sfuggiti in precedenza. Le numerose microimprese che destinano all’azienda le risorse necessarie alla loro previdenza per la vecchiaia dovrebbero fruire della possibilità di provvedere in maniera fiscalmente agevolata alla loro previdenza per la vecchiaia al momento della loro liquidazione. Sarebbe sensato preferire