Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine
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una riduzione della tariffa fiscale all’imposizione di utili di liquidazione ridotti in maniera fittizia (soluzione del Consiglio degli Stati), perché in tal modo si ottempererebbe alle pertinenti disposizioni sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale delle persone dipendenti. La soluzione del Consiglio degli Stati introdurrebbe un’imposta sulla ricchezza sugli utili di liquidazione e provocherebbe un maggiore dispendio amministrativo all’amministrazione. Le microimprese sarebbero penalizzate e si introdurrebbe nella legge una strana curva di progressione. Per questi motivi il Consiglio nazionale ha optato per un’imposizione degli utili di liquidazione separata in funzione di un quinto delle tariffe di cui all’articolo 36 LIFD.
Durante la sessione primaverile 2007 il Consiglio degli Stati si è opposto nel quadro della procedura di appianamento delle divergenze alle modifiche introdotte dal Consiglio nazionale e ha mantenuto l’aliquota minima del 2 per cento inizialmente proposta. Nell’intento di offrire armi pari agli indipendenti che liquidano la loro impresa rispetto ai dipendenti in caso di lacune a livello previdenziale, il Consiglio degli Stati ha inoltre precisato che i contributi di riscatto in un’istituzione di previdenza professionale (ai sensi dell’art. 33 cpv 1 lett. d LIFD) sono deducibili. Esso intendeva così garantire che i contributi di riscatto continuassero a essere deducibili dal reddito ordinario e che a titolo complementare lo fossero d’ora in poi anche dagli utili di liquidazione.
Il Consiglio nazionale si è successivamente reso conto che la tariffa adottata era troppo bassa, ma voleva comunque garantire che i dirigenti d’azienda senza previdenza per la vecchiaia o al beneficio di una previdenza insufficiente non fossero costretti a effettuare un riscatto in un’istituzione di previdenza professionale per beneficiare della previdenza poco tempo dopo. La quota degli utili di liquidazione per la quale gli indipendenti possono comprovare l’ammissibilità del riscatto in un’istituzione di previdenza professionale, sul piano fiscale deve essere trattata come un riscatto in un’istituzione di previdenza professionale seguito da versamento. Fondandosi su una presunta lacuna di copertura l’indipendente deve poter far valere un riscatto fittizio.
Il Consiglio degli Stati ha approvato la possibilità di questo riscatto fittizio, fermo restando che la lacuna di copertura fittizia deve situarsi all’interno di un piano previdenziale medio e che l’amministrazione fiscale deve sviluppare una relativa prassi.
L’articolo sull’imposizione della liquidazione adottato in definitiva dal Parlamento ha il seguente tenore:
Art. 37b Utili di liquidazione
1In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo
36. Per la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota del 2 per cento almeno.
2Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.