Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 14 pagine

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2.5 Devoluzione ereditaria

Articolo 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari

Capoverso 1

Gli eredi e i legatari riprendono il diritto del contribuente (il defunto) all’imposizione privilegiata degli utili di liquidazione a condizione che il contribuente abbia adempito al momento del suo decesso le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza e che né gli eredi né i legatari continuino l’impresa individuale o l’attività nella società di persone.

Capoverso 2

Si tratta nella fattispecie di un criterio collettore; infatti secondo il metodo di preponderanza alla cessazione di un’attività imprenditoriale si verifica in linea di massima un prelievo privato che determina una realizzazione delle riserve occulte. Se gli eredi o i legatari non continuano l’impresa individuale entro cinque anni senza però liquidarla, in virtù della sistematica fiscale si è in presenza di un pieno prelievo privato e quindi di un caso di liquidazione.

Capoverso 3

La possibilità di accertare una liquidazione di fatto sulla scorta del metodo di preponderanza sussiste unicamente nel caso di un’impresa individuale. Nel caso delle società di persone esiste la possibilità che uno dei soci continui la società di persone. La società di persone sussisterebbe ulteriormente anche dopo il decesso del contribuente anche se gli eredi e i legatari non ne riprendono l’attività nella società di persone. In questo caso la quota del contribuente non cambia carattere nel patrimonio degli eredi e dei legatari, ossia permane in linea di massima sostanza commerciale, ragione per la quale al termine dei cinque anni non può essere effettuato un conteggio sistematico. Al termine dei cinque anni, per fruire dell’imposizione privilegiata degli utili di liquidazione al momento dell’alienazione della quota sociale o della liquidazione della società di persone, gli eredi e i legatari devono pertanto adempiere in prima persona le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2.

Capoverso 4

Il capoverso 2 dell’articolo 37b LIFD secondo il quale anche gli eredi possono fare valere i privilegi fiscali del defunto non ha sollevato contestazioni nel corso dei dibattiti. Il capoverso 2 è però stato adottato prima che al capoverso 1 venisse introdotta all’ultimo minuto la possibilità del riscatto fittizio. Al momento della decisione il capoverso 2 comprendeva pertanto la sola imposizione privilegiata generale della liquidazione. Dopo aver introdotto il riscatto fittizio il legislatore non è più ritornato sul capoverso 2. Secondo la legislazione in materia di previdenza non è possibile che gli eredi e i legatari possano far valere un riscatto del defunto perché il rischio assicurato dalla previdenza (nella fattispecie il decesso) è subentrato,

l’avere di previdenza è stato convertito in prestazioni di decesso e non possono quindi più essere colmate lacune di copertura. Per il tramite del riscatto fittizio il legislatore intendeva prendere in considerazione il fatto che nel corso della sua attività lucrativa indipendente il contribuente aveva dovuto reinvestire le sue risorse nell’impresa e non disponeva pertanto più di mezzi per costituirsi un secondo pilastro. Agli eredi e ai legatari rimane regolarmente aperta la possibilità di accumulare un secondo pilastro. Il legislatore ha peraltro utilizzato esclusivamente la locuzione «riscatto» e non ha mai menzionato prestazioni fittizie in caso di decesso. Esso si è pertanto occupato esclusivamente del versante contributi e ha mostrato che intendeva concedere la possibilità del riscatto fittizio soltanto alle persone in vita che esercitano un’attività indipendente. Va inoltre osservato che in caso di decesso gli eredi, e semmai i legatari, ricevono unicamente prestazioni in caso di decesso. Queste prestazioni non corrispondono in genere a quelle versate in vita. In linea di massima non devono nondimeno affluire più «prestazioni di previdenza» fittizie di quelle effettivamente versate come prestazioni di previdenza nei casi propri di previdenza. Per questo motivi gli eredi e i legatari possono fare valere soltanto il proprio riscatto fittizio, e non quello del defunto, purché ne adempiano in prima persona le condizioni.