Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine

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2 Note esplicative relative alla nuova regolamentazione

La presente revisione pone le basi giuridiche affinché al Consiglio federale sia riconosciuta competenza decisionale autonoma. In particolare, s’intende dare al Consiglio federale la possibilità di intervenire in singoli casi, senza dover più contare su una rinuncia spontanea alla fornitura da parte dell’esportatore.

La nuova regolamentazione autorizza il Consiglio federale a rifiutare un’autorizzazione all’esportazione onde tutelare gli interessi del Paese. Essa trova applicazione nel caso specifico in cui l’esportazione di beni controllati potrebbe colpire gravemente gli interessi della Svizzera, ma la cui autorizzazione non può essere vietata sulla base dei criteri di rifiuto esistenti. La disposizione rappresenta un’ultima risoluzione la cui applicazione non è limitata a determinate categorie di beni, ma si estende a tutti i beni elencati negli allegati all’OBDI. Tuttavia, nella pratica la regolamentazione riguarda per lo più beni del WA, poiché in particolare per tali beni è necessario colmare le lacune relative al controllo delle esportazioni.

Il campo d’applicazione materiale non può essere definito in modo definitivo. Il Consiglio federale deve valutare nei singoli casi se sono minacciati interessi fondamentali del Paese tali da giustificare il rifiuto di un’autorizzazione. Tra gli interessi fondamentali rientrano in particolare l’applicazione di sanzioni, il mantenimento di buone relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali, nonché la tutela del credito internazionale della Svizzera20.

La nuova regolamentazione si basa sulla formulazione dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)21, conformemente alla quale il Consiglio federale può, sulla base della sua competenza in politica estera, emettere ordinanze e decisioni a tutela degli interessi del Paese. Un ricorso alla Costituzione è tuttavia giustificato soltanto in casi gravi ed eccezionali. Dal punto di vista temporale, l’articolo esige un’urgenza che non consente di attendere l’applicazione di una normale procedura legislativa22. Di conseguenza, si rende necessaria l’integrazione della legislazione ordinaria attraverso una regolamentazione specifica per problemi ricorrenti e di simile natura, quali quelli che si presentano nell’ambito del controllo delle esportazioni nel quadro della LBDI. Poiché nella procedura di autorizzazione i beni interessati vengono in ogni caso sottoposti a una verifica, risulta opportuno sancire un simile regolamento direttamente nella LBDI.

La nuova regolamentazione tiene inoltre in considerazione il bisogno dei cittadini di sicurezza e uguaglianza giuridiche in quanto rende chiaro quali azioni lo Stato è autorizzato a svolgere.

Dall’entrata in vigore della LBDI si sono presentati in pratica soltanto pochi casi che avrebbero richiesto una tale decisione del Consiglio federale. Soltanto in nove casi l’autorità di rilascio dell’autorizzazione si è trovata di fronte a maggiori difficoltà. Di solito l’esportatore si rivolge dapprima in modo informale alla SECO esponendo le sue intenzioni, per cui già in questa fase, l’autorità può intervenire affinché rinunci alla presentazione della relativa domanda di esportazione. In sei

20 Cfr. Daniel Thürer/Binh Truong/Felix Schwendimann, rif. 20 all’art. 184, in: Ehrenzeller et al. (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung. Commento, vol. II, 2° versione, Zurigo/San Gallo 2008.

21 RS 101

22 Cfr. Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berna 2004, Berna 2004, § 46 CR 30.