Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine

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consolari e della tutela diplomatica, anche della solidarietà internazionale24. Il rifiuto di autorizzazioni all’esportazione, anche qualora avvenga in modo autonomo, rappresenta senza dubbio un provvedimento legato alla solidarietà con la comunità internazionale.

5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

La libertà in materia di economia esterna, ovvero il diritto di importare ed esportare merci, rientra nella sfera di protezione della libertà economica (art. 27 Cost.). Ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione federale, limitazioni di tale libertà necessitano di una base legale, devono essere giustificate da ragioni di interesse pubblico e mostrarsi adeguate alla situazione.

Con il presente progetto si costituisce la base legale, mentre la relativa competenza normativa risulta dal diritto sovraordinato.

L’interesse pubblico riguarda aspetti della politica estera, quali la tutela della reputazione del Paese nell’ambito della comunità internazionale o il mantenimento di buone relazioni con altri Stati.

Considerato che il rifiuto di un’autorizzazione consente di tutelare gli interessi del Paese in materia di politica estera e non si dispone di mezzi adeguati meno drastici, tale rifiuto risulta indispensabile. Il provvedimento è, inoltre, sensato poiché l’interesse pubblico è di primaria importanza; infatti, la tutela di interessi fondamentali del Paese prevale sui diritti fondamentali dei singoli individui.

5.2 Forma dell’atto

Il progetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto, le quali, ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale si basa sull’articolo 163 capoverso 1 della Costituzione.

24 Cfr. Messaggio del 20 dicembre 2000 concernente la legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali, FF 2001 1247