Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine
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d’armamento del 19 gennaio 200015, il Codice di condotta dell’UE è però riconosciuto come parte integrante.
Anche la legislazione italiana per il controllo delle esportazioni prevede una serie di criteri per il rifiuto16. In particolare, un’autorizzazione può essere rifiutata se si trova in contraddizione con interessi fondamentali in materia di sicurezza o con il mantenimento di buone relazioni con altri Stati. Altri motivi per un rifiuto sono ad esempio un conflitto armato nello Stato beneficiante o la violazione grave di convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Nella valutazione delle domande, l’Italia tiene conto dei criteri del Codice di condotta dell’UE, i quali sono del tutto conciliabili con l’elenco dei criteri legale.
La Gran Bretagna controlla la Munitions List attraverso l’Export Control Act 2002, il quale stabilisce che le domande per un’autorizzazione all’esportazione devono essere esaminate in base ai criteri consolidati del 26 ottobre 200017. L’elenco dei criteri si basa sul Codice di condotta dell’UE, se pur parzialmente integrato.
Similmente alla Svizzera, la Svezia suddivide la Munitions List in «Military Equipment for Combat Purposes» (MEC) e «Other Military Equipment» (OME). Per quanto riguarda l’ultima categoria, viene concessa un’autorizzazione se lo Stato beneficiario non si trova coinvolto in un conflitto armato internazionale o interno e non si riscontrano serie violazioni dei diritti umani largamente diffuse18.
Anche gli Stati extraeuropei hanno definito dei motivi di rifiuto autonomi. L’Australia afferma che, nella decisione di autorizzazione per i beni del WA, si deve tener conto degli obblighi internazionali, dei diritti umani, di considerazioni in materia di sicurezza regionale e nazionale nonché di politica estera. Il Canada ha la possibilità di rifiutare beni Dual-Use del WA se esiste il rischio che vengano trasmessi a un beneficiario indesiderato o utilizzati per scopi non consentiti, oppure se è prevedibile un impiego secondario di tipo militare. Viene inoltre esaminata con attenzione l’esportazione di beni militari (tra cui i beni della Munitions List) verso Stati sottoposti a sanzioni ONU, che minacciano il Canada o i suoi alleati, che si trovano coinvolti in azioni militari o rischiano seriamente di trovarvisi, nonché verso Stati i cui governi sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, se il bene da esportare potrebbe essere utilizzato contro la popolazione civile19.
Dal confronto giuridico è evidente che nessuno degli Stati citati ha limitato il suo margine di manovra quanto la Svizzera. Non sono, inoltre, noti casi di Stati Parte del WA cui mancherebbe la base legale per il rifiuto di un’autorizzazione. Come visto, all’estero nella decisione di autorizzazione hanno un ruolo fondamentale anche considerazioni nazionali, tanto che in alcuni casi vengono applicati a tutti i beni controllati previsti dal WA criteri simili a quelli noti in Svizzera nell’ambito del materiale bellico.
15 Consultabile all’indirizzo <http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/vorschriften/index.html>.
16 Art. 1 cpv. 5 e 6 Legge 185/1990 Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento.
17 Art. 9 cpv. 8 Export Control Act 2002.
18 Cfr. Rapporto del governo svedese Strategic Export Control in 2007 – Military Equipment and Dual-Use Products, p. 97 segg., consultabile all’indirizzo <http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/108009>.
19 Cfr. A Guide to Canada’s Export Controls, giugno 2006, p. xxiii.