Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine

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fredda, il CoCom, di cui facevano parte i membri NATO, l’Australia e il Giappone, controllava l’esportazione delle tecnologie di punta al fine di impedire che il blocco sovietico e la Cina ne entrassero in possesso.

Il WA ha l’obiettivo di contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionali e internazionali attraverso una trasparenza e una responsabilità maggiori nella trasmissione di armi convenzionali e dei relativi beni e tecnologie a duplice impiego. A tale scopo, gli Stati membri si sono accordati su una lista di beni Dual-Use e una lista di materiale d’armamento (Munitions List), impegnandosi a coordinare i loro controlli delle esportazioni. In Svizzera, entrambe le liste del WA sono riconosciute da due leggi: i beni della Dual-Use List rientrano nella LBDI, quelli della Munitions List sottostanno alla LBDI se beni militari speciali o alla LMB se si tratta di materiale bellico.

Il WA stabilisce determinati obblighi di trasparenza, concepiti in modo diverso a seconda della categoria di beni. In base a tale principio, gli Stati si sono ad esempio impegnati a notificare gli uni agli altri il rifiuto di autorizzazioni (Denials) per forniture a Stati non partner esclusivamente per beni Dual-Use. Per i beni d’armamento, alcuni Stati effettuano spontaneamente le relative notifiche. Al contrario di altri regimi di controllo delle esportazioni, i Denials previsti dal WA non devono essere rispettati. Per quanto riguarda determinati beni Dual-Use delicati, invece, gli Stati partner sono tenuti a darne informazione entro 60 giorni dall’esportazione, in caso venga autorizzata una fornitura comparabile nonostante il rifiuto negli ultimi tre anni da parte di un altro Stato.

1.1.3 Genesi dell’attuale regolamentazione

Nel 1996, le Camere federali hanno discusso la LBDI parallelamente alla LMB, in un tempo in cui il WA ancora non esisteva. Il Consiglio federale proponeva di sottoporre alla LBDI soltanto i beni Dual-Use4, prevedendo un diniego nel caso in cui l’attività per la quale si era fatta richiesta fosse in contraddizione con gli accordi internazionali o con gli obiettivi dei regimi di controllo delle esportazioni sostenuti dalla Svizzera. La formulazione corrisponde in larga parte ai criteri attuali dell’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b della LBDI.

Contrariamente al Consiglio federale, il Consiglio nazionale, quale prima Camera, si era dichiarato a favore della sottomissione di determinati beni d’armamento – beni della Munitions List del WA – alla legge e della limitazione, per contro, del concetto di materiale bellico. Per questi beni d’armamento, concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l’istruzione al combattimento, è stata introdotta la categoria dei beni militari speciali5, di cui fanno parte anche gli aerei militari d’addestramento dotati di sistemi d’aggancio. Contrariamente alla LMB, la LBDI è concepita come legge internazionale armonizzata e non accorda al Consiglio federale alcuna facoltà di decisione autonoma. Questi può semplicemente applicare accordi e misure di controllo internazionali. La subordinazione dei beni militari speciali e, in particolare, degli aerei d’addestramento militari alla LBDI è stata motivo di

4 Cfr. messaggio del 22 febbraio 1995 concernente la legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, FF 1995 II 1106.

5 BU 1996 N 138