Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine
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1.1.4 Lacune dell’attuale regolamentazione
Relativamente ai motivi di rifiuto della LBDI, il problema si pone per i beni su cui ci si è accordati nel quadro del Regime Wassenaar (WA).
Nei dibattiti del 1996 relativi alla LBDI, il Parlamento ha ritenuto che il WA si sarebbe accordato sui quattro Paesi destinatari Irak, Iran, Libia e Corea del Nord. In tal modo, la Svizzera avrebbe potuto rifiutare, sulla base di risoluzioni internazionali e in riferimento all’articolo 6 capoverso 1 lettera b della LBDI, l’esportazione di beni Dual-Use per la produzione di armi convenzionali e di beni militari speciali in tali Paesi. Successivamente, gli Stati Parte del WA non sono tuttavia mai riusciti ad accordarsi su questi o altri Paesi destinatari. Poiché è attualmente da escludere che una tale decisione venga presa, l’articolo 6 capoverso 1 lettera b della LBDI in merito ai beni inclusi nel WA rimane così lettera morta.
Chi intende esportare beni sottoposti alla LBDI ha bisogno di un’autorizzazione della SECO (art. 3 OBDI), anche se il diritto vigente consente difficilmente all’autorità per il rilascio delle autorizzazioni di emettere un rifiuto, nella misura in cui i beni interessati sono sottoposti al WA. Ogni anno, la SECO disbriga con notevole dispendio amministrativo più di 700 domande di esportazione per beni previsti dal WA, nella consapevolezza che dovranno essere tutte autorizzate se l’esportatore insiste a portare avanti tale attività. Nella maggior parte dei casi, ciò non comporta problemi. In casi difficili, l’autorità per il rilascio delle autorizzazioni ha sempre consigliato all’esportatore di rinunciare all’esportazione (moral suasion). Finora tale procedimento non ha dato problemi essendo i consigli dell’autorità seguiti senza eccezioni. Ciò non deve comunque far dimenticare che la situazione resta insoddisfacente.
Nell’ambito del WA, la Svizzera è limitata nella sua libertà d’azione più degli altri Paesi Parte, dei quali tre quarti notificano rifiuti. Ad esempio, relativamente ai beni Dual-Use si trova una serie di motivi di rifiuto cui fanno riferimento gli Stati nelle loro notificazioni, quali «Foreign Policy Grounds», «Wassenaar principles», «Risk of military end use», o «Risk of diversion». La situazione è simile anche per quanto riguarda le notifiche spontanee relative alla Munitions List. Tuttavia, senza specificazioni precise è a volte difficile definire se il bene in Svizzera rientri nella legislazione sul materiale bellico o in quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Per alcuni casi chiaramente contemplati dalla LBDI, quali l’esportazione di paracaduti o termocamere, si adduce spesso come motivo di rifiuto la «National Policy». Attualmente, le banche dati del WA contengono più di 1000 Denials, di cui 750 riguardano i beni Dual-Use. La sola Germania ha notificato 139 Denials per beni a doppio uso convenzionali esportati verso diversi Stati beneficiari.
1.2 Confronto giuridico
1.2.1 Regolamentazioni nell’ambito dell’UE
Anche nell’ambito dell’UE le liste di beni dei regimi di controllo delle esportazioni internazionali rappresentano la base del controllo delle esportazioni. In riferimento