Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine

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discussioni circa la sufficienza dei criteri di rifiuto, poiché si presupponeva che fosse possibile rifiutare esclusivamente le esportazioni verso quattro Stati. Nella fase di creazione del WA, si è infatti discusso di quattro Stati quali cosiddetti Paesi destinatari: Iran, Iraq, Libia e Corea del Nord. Soltanto nei riguardi di questi Paesi sarebbe dunque stato possibile, secondo quanto ritenuto dal Parlamento6, emettere un rifiuto nel quadro della LBDI. Almeno relativamente ai beni militari speciali, le disposizioni della LBDI sono parsi insufficienti. Il Consiglio degli Stati ha pertanto proposto un’integrazione dei criteri dell’articolo 6 della suddetta legge. Il nuovo capoverso 2 stabilisce che la Svizzera rifiuti i beni militari speciali anche quando sussistono rispettivi embarghi da parte dell’ONU o dei maggiori partner commerciali della Svizzera7, con particolare riferimento agli embarghi militari dell’UE. Dall’entrata in vigore della legge sugli embarghi8il 1° gennaio del 2003 e dell’introduzione dei motivi di rifiuto nell’articolo 6 capoverso 1 lettera c della LBDI, tale disposizione ha perso rilevanza.

Il 1° marzo 2002, l’articolo 6 della LBDI era inoltre stato integrato dal criterio secondo il quale l’autorizzazione deve essere rifiutata nel caso in cui essa sosterrebbe gruppi terroristici o la criminalità organizzata, tenendo in tal modo conto dell’allora crescente minaccia. Attualmente, l’autorizzazione è rifiutata se:

– l’attività prevista contravviene ad accordi internazionali (cpv. 1 lett. a);

– l’attività prevista contravviene a misure di controllo non obbligatorie nell’ambito del diritto internazionale, ma sostenute dalla Svizzera (cpv. 1 lett. b);

– sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi (cpv. 1 lett. c);

– vi è motivo di ritenere che l’attività prevista è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato (cpv. 1bis);

– l’ONU o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l’esportazione di tali beni (cpv. 2).

L’ultimo motivo di rifiuto citato è valido soltanto per beni militari speciali. L’OBDI concretizza i criteri espressi nell’articolo 6, in quanto il permesso individuale è rifiutato se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati:

– siano utilizzati per lo sviluppo, per la produzione o per l’impiego di armi biologiche o chimiche (armi BC) (cpv. 1 lett. a);

– siano utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l’impiego di armi nucleari (armi A) o di aeromobili senza equipaggio destinati all’impiego di armi ABC e alla proliferazione di simili armi (cpv. 1 lett. b);

– contribuiscano all’armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale (cpv. 1 lett c).

6Parere Hubacher, BU 1996 N 1977; parere Haering, BU 1996 N 133 1978.

7Cfr. domanda della maggioranza della Commissione rel. all’art. 6, BU 1996 S 827 seg.

8 RS 946.231