Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine
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ai beni Dual-Use, la Comunità Europea ha promulgato un’ordinanza9di applicazione immediata per il controllo delle esportazioni (di seguito Ordinanza Dual-Use). Includendo i beni relativi ai quattro regimi, essa risulta essere identica alla lista svizzera. I beni d’armamento del WA sono inclusi nella Lista comune dei beni militari dell’Unione Europea10 e rientrano nella sfera di competenza della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Questa lista è vincolante soltanto politicamente e corrisponde, per quanto riguarda il contenuto, con l’allegato 3 della OBDI.
Alla lista comune dei beni militari è collegato il Codice di condotta dell’Unione Europea per le esportazioni di armi, anch’esso giuridicamente non vincolante, approvato l’8 giugno 199811 quale dichiarazione del Consiglio nel quadro del PESC. Questo strumento politico stabilisce otto criteri di cui si deve tener conto nell’esportazione dei beni menzionati nella lista comune:
– rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente le sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e quelle decretate dalla Comunità, gli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché gli altri obblighi internazionali;
– rispetto dei diritti dell’uomo nel paese di destinazione finale;
– situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati;
– mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali;
– sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati;
– comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale;
– esistenza del rischio che l’attrezzatura sia sviata all’interno del paese acquirente o riesportata a condizioni non ammissibili;
– compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.
Un manuale d’uso12 relativo al Codice di condotta facilita alle autorità per il rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri l’interpretazione dei criteri da applicare nei singoli casi.
9 Ordinanza (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 sul regolamento che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, GU L 159 del 30 giugno 2000, p. 1, ultima modifica O 1183/2007 GU L 278 del 22 ottobre 2007, p. 1.
10 Ultima stesura: Lista comune dell’Unione Europea sui beni militari del 10 marzo 2008, GU C 98 del 18 aprile 2008, p. 1.
11 Documento 8675/2/98, CESP.
12 Manuale d’uso relativo al Codice di condotta UE, documento del Consiglio dell’Unione Europea, 7486/08.