Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Basi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego

La legge sui beni a duplice impiego (LBDI)1, in vigore dal 1° ottobre 1997, consente il controllo dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali (art. 1). I beni a duplice impiego, detti anche Dual-Use, sono beni che possono essere utilizzati sia per scopi civili, sia militari. I beni militari speciali comprendono tutti i beni di equipaggiamento che non sottostanno alla legge sul materiale bellico, quali ad esempio aerei di addestramento e simulatori militari, visori notturni, termocamere, apparecchi di codifica e veicoli da ricognizione teleguidati.

La legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego consente di applicare accordi internazionali e misure di controllo, in particolare decisioni basate sulla Convenzione internazionale sulle armi chimiche (CAC) e sui quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni: il Gruppo fornitori di articoli nucleari (NSG), il Gruppo Australia (AG), il Regime di controllo della tecnologia relativa ai missili (MTCR) e il Regime Wassenaar (WA). A questi si aggiungono tutte le sanzioni emanate dalla Svizzera sulla base della legge sugli embarghi2 e conformemente alle sanzioni a carattere non militare dell’ONU, dell’OSCE o dei principali partner commerciali svizzeri, in particolare dell’UE.

L’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)3 riporta negli allegati delle liste di beni per il cui controllo si è raggiunto un accordo nel quadro dei regimi di controllo delle esportazioni internazionali. Tre dei quattro regimi del diritto internazionale non vincolanti controllano beni che possono essere utilizzati per la produzione di armi di distruzione di massa e dei loro mezzi vettori. In particolare, si tratta del NSG per beni nucleari, l’AG per beni chimici e biologici e il MTCR per missili balistici, missili da crociera e altri velivoli teleguidati. Al contrario, il WA controlla le armi convenzionali e i beni a duplice impiego utilizzati per la costruzione di armi convenzionali.

1.1.2 Il Regime Wassenaar

Il Regime Wassenaar (WA) è basato su un’intesa politica, in base alla quale i 40 stati membri, tra cui la Svizzera, prendono tutte le decisioni all’unanimità. Istituito nel 1996 a seguito dello scioglimento del Comitato di coordinamento per controlli multilaterali sulle esportazioni (CoCom), il WA è l’unico regime internazionale di controllo delle esportazioni nel campo delle armi convenzionali. Durante la guerra

1 RS 946.202

2 RS 946.231

3 Ordinanza del 25 giugno 1997 sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI, RS 946.202.1).