Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/71: Modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nel quadro della legge sui beni a duplice impiego · 12 pagine
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L’ordinanza Dual-Use, giuridicamente vincolante per gli Stati membri, prevede all’articolo 8 che gli Stati membri nella decisione concernente l’autorizzazione all’esportazione devono tener conto di tutte le considerazioni opportune. Sono espressamente menzionati i seguenti punti:
– gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
– gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
– considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica il codice di condotta dell’Unione europea per l’esportazione di armi;
– considerazioni sulla prevista utilizzazione finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.
1.2.2 Regolamenti dei singoli Stati
Poiché esistono regolamenti di diritto comunitario vincolanti per i beni Dual-Use, negli Stati membri dell’UE risultano di particolare interesse le prescrizioni concernenti i beni d’armamento e, conseguentemente, la procedura di autorizzazione relativa alla Munitions List e alla Lista militare comune. Nonostante il Codice di condotta dell’UE non sia giuridicamente vincolante, è chiaro che i suoi criteri, pur non trovando applicazione giuridica, sono contemplati in norme e linee direttive delle autorità per il rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri.
L’Austria sottopone l’esportazione di beni della Munitions List in linea di massima alla legge sul commercio estero, fatta eccezione per il materiale bellico, il quale sottostà a una legge speciale sul controllo delle esportazioni. Il sistema è dunque paragonabile a quello svizzero. L’autorizzazione viene conferita se non le si oppone alcun motivo fra quelli elencati nella legge13. Molti di questi punti si rifanno direttamente a criteri del Codice di condotta. Infatti, nel quadro della revisione del 2005 si è garantita l’effettiva conformità del diritto legislativo con tutti i criteri del Codice.
La Germania ha sottoposto la Munitions List alla sua legislazione per la politica economica esterna, nonostante una parte di tali beni venga contemplata anche dalla legge sul controllo delle armi da guerra. Per i restanti beni, comparabili ai beni militari speciali secondo il diritto svizzero, sono possibili delle limitazioni delle esportazioni, al fine di garantire fondamentali interessi in materia di sicurezza del Paese ed evitare disturbi nella convivenza pacifica dei popoli o nelle proprie relazioni esterne14. La valutazione delle domande di esportazione si basa sui Principi politici del governo federale per l’esportazione di armi da guerra e altri beni
13 § 5 Legge sul commercio estero 2005, BGBl n. 50/2005.
14 § 7 Legge sulle misure economiche esterne.