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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine
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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..
3. Legge federale del 20 dicembre 194623 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Titolo prima dell’articolo 43bis
D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza e mezzi ausiliari
Art. 43ter(nuovo) Contributo per l’assistenza ai beneficiari di rendite di vecchiaia
La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza versato dall’assicurazione per l’invalidità continua a ricevere tale prestazione per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto alla prestazione e all’entità della stessa si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octiesLAI24.
L’art. 43terdel diritto vigente diventa l’art. 43quater
L’art. 43quaterdel diritto vigente diventa l’art. 43quinquies
4. Legge federale del 6 ottobre 200625 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Art. 11 cpv. 3 lett. f
3Non sono computati:
f. i contributi per l’assistenza versati dall’AI o dall’AVS.
Art. 14 cpv. 4
4Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l’assistenza non siano coperte dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AI o dell’AVS. Il Consiglio federale disciplina l’aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell’importo per coniugi.
23 RS 831.10
24 RS 831.20
25 RS 831.30