Progetto

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

5. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 26 cpv. 3 primo periodo

3Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o, fatto salvo l’articolo 26a, con la cessazione dell’invalidità.

Art. 26a (nuovo) Prolungamento del rapporto di assicurazione dopo la riduzio-

ne o la soppressione della rendita dell’AI

1Se la rendita dell’AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado d’invalidità, per due anni a decorrere da tale riduzione o soppressione l’assicurato continua a essere affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d’invalidità.

2Se l’assicurato percepisce prestazioni provvisorie dell’AI ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera b LAI27, il rapporto di assicurazione è prolungato per il periodo durante il quale la persona riceve tali prestazioni.

3Durante il prolungamento del rapporto di assicurazione, l’istituto di previdenza può ridurre la rendita d’invalidità fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto dell’assicurato. La riduzione è ammessa solo nella misura in cui sia compensata da un reddito supplementare dell’assicurato.

Art. 49 cpv. 2 n. 3a (nuovo)

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

3a. il prolungamento del rapporto di assicurazione dopo la riduzione o la soppressione della rendita dell’AI (art. 26a),

28

6. Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio

Art. 2 cpv. 1bis(nuovo)

1bisHa diritto a una prestazione d’uscita anche l’assicurato la cui rendita dell’assicurazione per l’invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l’abbassamento del grado d’invalidità; il diritto dell’assicurato nasce al termine del prolungamento del rapporto di assicurazione ai sensi dell’articolo 26a capoversi 1 e 2 della legge federale del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

26 RS 831.40

27 RS 831.20

28 RS 831.42

29 RS 831.40