Progetto

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

b. fa valere il suo diritto entro dodici mesi dal momento in cui ha preso atto di tali fatti.

Art. 53 cpv. 2 e 3 (nuovi)

2Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale compiti d’esecuzione nei seguenti settori:

a. acquisto di mezzi ausiliari (art. 26ter);

abis. collaborazione e tariffe (art. 27);

b. analisi scientifiche (art. 68);

c. informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione (art. 68ter);

d. progetti pilota (art. 68quater);

e. promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 73–75).

3In materia di provvedimenti professionali e di provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale, il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale o agli uffici AI la competenza di stipulare convenzioni.

Art. 57 cpv. 1 lett. f

1 Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti:

f. valutare l’invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno;

Art. 78 Contributo della Confederazione

1Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento delle uscite dell’assicurazione nel 2011.

2Dal 2012 il valore iniziale sarà adeguato a cadenza annuale al tasso di variazione degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto adeguato, a sua volta, sulla base di un fattore di sconto. Il valore di tali introiti è depurato di eventuali modifiche dell’aliquota d’imposta.

3Il fattore di sconto è il quoziente tra l’indice delle rendite ai sensi dell’articolo 33ter capoverso 2 LAVS16 e l’indice dei salari calcolato dall’Ufficio federale di statistica.

4Dall’importo calcolato secondo i capoversi 1 e 2 è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 77 capoverso 2.

5L’importo del contributo calcolato secondo i capoversi 1 e 2 ammonta al massimo alla metà delle uscite dell’assicurazione.

6L’articolo 104 LAVS si applica per analogia.

II

16 RS 831.10