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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

a. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e

b. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

2I provvedimenti di reintegrazione comprendono:

a. provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

b. provvedimenti professionali;

c. consegna di mezzi ausiliari;

d. aggiornamento delle conoscenze necessarie all’esercizio della professione;

e. provvedimenti di terapia comportamentale e di psicologia del lavoro nonché di natura psicosociale;

f. consulenza e accompagnamento.

3Ai beneficiari di una rendita che hanno diritto ai provvedimenti di reintegrazione l’ufficio AI può anche offrire un posto di lavoro appropriato.

4L’assicurato la cui rendita sia stata ridotta o soppressa a seguito della rivalutazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 32 ha diritto alla consulenza e all’accompagnamento per due anni al massimo a decorrere dalla decisione dell’ufficio AI.

5Il Consiglio federale può stabilire importi massimi per i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettere d–f e 4.

Art. 10 cpv. 2

2Il diritto agli altri provvedimenti d’integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione nasce non appena gli stessi sono opportuni, considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato.

Art. 14a cpv. 3 terzo periodo (nuovo)

...Se al beneficiario di una rendita sono assegnati provvedimenti di reintegrazione, i provvedimenti di reinserimento eseguiti prima dell’assegnazione della rendita non sono presi in considerazione.

18c (nuovo) Esercizio di un lavoro a titolo di prova

1L’AI può concedere all’assicurato l’esercizio di un lavoro a titolo di prova, per un periodo massimo di 180 giorni, purché questo provvedimento serva a determinare se l’assicurato è in grado di soddisfare le esigenze connesse all’impiego.

2Durante l’esercizio di un lavoro a titolo di prova l’assicurato riceve un’indennità giornaliera o continua a ricevere la rendita. L’assicurazione versa al datore di lavoro la parte dell’indennità o della rendita corrispondente al salario lordo da questi corrisposto.