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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine
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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..
Disposizioni finali della modifica del ... (6a revisione AI)
a. Revisione delle rendite alle quali gli assicurati non hanno più diritto secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPGA17
1Le rendite alle quali gli assicurati non hanno più diritto secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPGA18 vanno rivedute entro il 31 dicembre 2013. Se più elementi concorrono a determinare il diritto alla rendita, l’ufficio AI procede alla rivalutazione del grado d’invalidità.
2Se la rendita è ridotta o soppressa, l’assicurato ha diritto:
a. a provvedimenti di collocamento per un periodo di un anno;
b. a provvedimenti di reintegrazione, a condizione che favoriscano la sua integrazione nella vita professionale.
3Allorché decide in merito alla riduzione o alla soppressione della rendita, l’ufficio AI decide anche se sussiste il diritto ai provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b.
4Durante l’esecuzione del provvedimento e fino alla sua conclusione, ma al massimo durante due anni a decorrere dalla riduzione o dalla soppressione della rendita, l’assicurazione versa all’assicurato una prestazione equivalente all’importo della rendita precedente.
b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»
1Gli assicurati che nel mese precedente all’entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall’ordinanza del 10 giugno 200519 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42quaterhanno diritto al contributo per l’assistenza senza doverne fare richiesta.
2Gli assicurati ricevono le prestazioni di cui all’ordinanza anzidetta sino al momento in cui l’ufficio AI determina l’entità del diritto al contributo per l’assistenza conformemente all’articolo 42quinquies, ma al massimo durante dodici mesi a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.
III
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
IV
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
17RS 830.1
18RS 830.1