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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

Art. 42octies (nuovo) Inizio ed estinzione del diritto

1In deroga all’articolo 24 LPGA12, il diritto al contributo per l’assistenza nasce al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni.

2 Il diritto si estingue al momento in cui l’assicurato:

a. non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;

b. fa uso del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS13 o raggiunge l’età di pensionamento; oppure

c. decede.

3 Il contributo per l’assistenza può essere rifiutato all’assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell’assistente o dell’assicurazione. L’assicurazione deve inviare all’assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

4 L’assicurazione versa il contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto che le sono comunicate entro dodici mesi dalla fornitura.

Art. 47cpv. 1, 1bis(nuovo) e 1ter(nuovo)

1In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA14, le rendite possono continuare ad essere concesse durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita.

1bisLe rendite sono concesse fino alla decisione dell’ufficio AI di cui all’articolo 32; se tuttavia l’assicurato partecipa a provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8a capoverso 2, le rendite sono concesse al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l’inizio dei provvedimenti.

1terOltre alla rendita l’assicurato riceve un’indennità giornaliera. Durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione, quest’ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

Art. 48 (nuovo) Recupero di prestazioni arretrate

1Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di dodici mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA15.

2La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato:

a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e

12 RS 830.1

13 RS 831.10

14 RS 830.1

15 RS 830.1