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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine
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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..
Art. 21 cpv. 3 e 4
3I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato oppure indennizzati forfetariamente. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che devono essere acquistati anche senza l’invalidità, l’assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.
4Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sulla consegna e sull’indennizzo forfetario dei mezzi ausiliari, nonché sulla facoltà data all’assicurato di continuare a utilizzare un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione.
Art. 21bis (neu) Diritto di scambio della prestazione
1L’assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che svolge la stessa funzione.
2L’assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto fino a concorrenza dell’importo che avrebbe dovuto versare per il mezzo ausiliario figurante nell’elenco.
3Se il Consiglio federale acquista i mezzi ausiliari mediante una procedura di aggiudicazione, può limitare il diritto di scambio ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.
Art. 21ter (nuovo)
1L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.
2L’assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell’assicurato che ricorre ai servizi di terzi dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.
2bisSe, per esercitare l’attività professionale in un’azienda agricola o artigianale, l’assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l’assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l’assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.
3Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l’importo del mutuo di cui al capoverso 2bis.
Art. 22 cpv. 5bis, 5ter(nuovo) e 6
5bisSe un assicurato riceve una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, questa rendita continua ad essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
5terOltre alla rendita, l’assicurato che subisce una perdita di guadagno a causa dell’esecuzione di un provvedimento riceve dall’assicurazione un’indennità giornaliera.