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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

2Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. È dedotto il tempo che corrisponde alla quota parte di cui all’articolo 42sexiese alle prestazioni seguenti:

a. l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter;

b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario conformemente all’articolo 21tercapoverso 2;

c. il contributo alle cure versato dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 25a LAMal8.

3Non sono prese in considerazione le prestazioni d’aiuto fornite durante un soggiorno in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero.

4 Il Consiglio federale definisce:

a. gli ambiti nei quali possono essere fornite prestazioni d’aiuto e il numero massimo di ore computabili per tali prestazioni volte a permettere agli assicurati di condurre una vita autonoma e responsabile;

b. gli importi, per unità di tempo, del contributo per l’assistenza;

c. i casi in cui è versato un contributo per l’assistenza senza che le prestazioni d’aiuto siano effettivamente fornite da un assistente.

Art. 42sexies (nuovo) Quota parte

1 L’assicurato si assume parte dei costi delle prestazioni d’aiuto di cui ha bisogno (quota parte).

2 Nessuna quota parte è a carico degli assicurati che hanno diritto alle prestazioni complementari annue secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

3 La quota parte ammonta al massimo al 20 per cento del tempo necessario per le prestazioni d’aiuto.

4 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo della quota parte.

Art. 42septies (nuovo)Coordinamento con i contributi dell’assicurazione delle cure

medico-sanitarie

In deroga all’articolo 65 LPGA10, il versamento del contributo per l’assistenza è sussidiario rispetto ai contributi alle cure dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 25a LAMal11.

8 RS 832.10

9 RS 831.30

10 RS 830.1

11 RS 832.10