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Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

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LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

b. l’assicurato riceve, a decorrere dal 31° giorno fino alla decisione dell’ufficio AI, una prestazione provvisoria di importo equivalente alla rendita prima della riduzione o della soppressione; in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA6 è applicabile la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA.

2Se dopo la soppressione della rendita l’assicurato presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita, tale diritto nasce con la decisione dell’ufficio AI, in deroga agli articoli 28 capoverso 1 lettera b e 29 capoverso 1.

Art. 42biscpv. 4

4I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale.

Art. 42tercpv. 2

2L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42biscapoverso 4.

Titolo prima dell’art. 42quater(nuovo)

Ebis Il contributo per l’assistenza

Art. 42quater (nuovo) Diritto

1Hanno diritto al contributo per l’assistenza gli assicurati che:

a. adempiono le condizioni del diritto all’assegno per grandi invalidi ai sensi dell’articolo 42 capoversi 1–4;

b. vivono a casa propria; e

c. hanno l’esercizio dei diritti civili ai sensi dell’articolo 13 del Codice civile7.

2Il Consiglio federale può stabilire le condizioni alle quali le persone minorenni o con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l’assistenza.

Art. 42quinquies (nuovo) Entità del diritto

1L’assicurazione versa un contributo per l’assistenza a copertura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite da una persona fisica (assistente) con la quale ha stipulato un contratto di lavoro; l’assistente non può essere il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

6 RS 830.1

7 RS 210