Progetto

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

LF sull’assicurazione per l’invalidità RU 20..

6Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d’accertamento e d’attesa, per l’esercizio di un lavoro a titolo di prova e per l’interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

Art. 23 cpv. 1bis(nuovo) e 3

1bisNel caso di provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita, l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.

3Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bisè determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS5 (reddito determinante).

Titolo prima dell’art. 26

Diritto d’opzione dell’assicurato, concorrenza, collaborazione e tariffe, tribuna-

li arbitrali

Art. 26ter(nuovo) Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari

1I mezzi ausiliari finanziati integralmente o parzialmente dall’assicurazione e le prestazioni per il loro adeguamento possono essere acquistati mediante una procedura di aggiudicazione.

2Il Consiglio federale può stabilire le modalità di consegna dei mezzi ausiliari acquistati mediante una procedura di aggiudicazione.

Art. 31 cpv. 2

Abrogato

Art. 32 (nuovo) Rivalutazione del grado d’invalidità in casi particolari

Se il beneficiario di una rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione e non ha più diritto a tali provvedimenti, l’ufficio AI rivaluta il grado d’invalidità.

Art. 33 (nuovo) Diritto in caso di nuova incapacità al lavoro

1Se la rendita è stata ridotta o soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e, nel corso dei due anni successivi, l’assicurato presenta nuovamente un’incapacità al lavoro per un periodo ininterrotto di almeno 30 giorni:

a. l’ufficio AI rivaluta il grado d’invalidità su richiesta dell’assicurato; e

5 RS 831.10