Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 21 Domanda

Capoverso 1: l’Istituto mette a disposizione i moduli di domanda per autorizzazioni d’importazione e d’esportazione.

Capoverso 2: autorizzazioni d’importazione e d’esportazione non utilizzate devono essere rinviate all’Istituto. In tal modo, l’Istituto è in grado di controllare le importazioni e le esportazioni effettivamente avvenute, l’importazione o l’esportazione non effettuata o che non sarà effettuata.

Articolo 22 Portata dell’autorizzazione

Capoversi 1 e 2: di regola, viene rilasciata un’unica autorizzazione d’importazione o d’esportazione. Per sostanze degli elenchi a,d ed e, che sottostanno ai controlli più rigidi, è possibile soltanto il rilascio di un’unica autorizzazione. Il rilascio di autorizzazioni generali è possibile soltanto se consentito dalle convenzioni internazionali ratificate, se la sostanza è sottoposta internazionalmente a un controllo meno rigido e se l’autorizzazione generale d’importazione o d’esportazione viene accettata dal Paese d’origine e da quello di destinazione. Ciò spesso non avviene, per cui autorizzazioni generali possono essere rilasciate soltanto per determinate sostanze (per lo più dell’elenco b) e soltanto per determinati Paesi.

Capoverso 3: possono essere importate o esportate al massimo le quantità autorizzate. Sono possibili quantità in difetto.

Articolo 23 Equipaggiamento d’emergenza

Al fine di non inasprire inutilmente il traffico di confine e l’assistenza reciproca nelle regioni di frontiera, un medico, o un veterinario, può importare sostanze controllate in Svizzera senza dover chiedere un’autorizzazione d’importazione speciale presso l’Istituto.

Sezione 2: Importazione

Articolo 24 Durata di validità dell’autorizzazione d’importazione

Capoverso 1: l’Istituto rilascia due diverse autorizzazioni d’importazione. L’autorizzazione d’importazione per un’importazione unica è valida al massimo 3 mesi come finora. Il termine di scadenza corrisponde a quello di altri Paesi.

Capoverso 2: l’autorizzazione generale d’importazione è valida fino al termine dell’anno civile in corso, poiché anche l’autorizzazione d’esercizio, che è una condizione per il rilascio di un’autorizzazione d’importazione, si estingue alla fine dell’anno civile. La quantità di sostanze controllate importata effettivamente deve essere notificata entro 10 giorni dalla fine dell’anno civile. Questo termine relativamente breve è giustificato, in quanto le convenzioni internazioni obbligano la Svizzera a notificare all’inizio dell’anno (1° trimestre) all’INCB (International Narcotics Control Board) la quantità effettiva di sostanze controllate importata.

Articolo 25 Rilascio delle autorizzazioni d’importazione

Un’autorizzazione d’importazione deve essere rilasciata in più esemplari, poiché, in virtù delle convenzioni internazionali, sia per la richiesta dell’autorizzazione d’importazione corrispondente sia per l’esecuzione dei controlli doganali, vengono accettate soltanto originali e non copie. L’Istituto deve inoltre informare direttamente le autorità del Paese esportatore.

Sezione 3: Esportazione