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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine

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Legge federale Avamprogetto sull’assicurazione militare (LAM)

Modifica del .....

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del.....1,

decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Soppressione di termini

Il termine «parzialmente in ospedale» è soppresso, con i necessari adeguamenti grammaticali, nell’articolo 16 capoverso 2 e il termine «semiospedaliera» è soppresso negli articoli 17 Titolo e capoverso 3, e 71 capoverso 1.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2 Persone assicurate

1 È assicurato presso l’assicurazione militare:

a. chiunque compie un servizio militare obbligatorio o volontario;

b. chiunque compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario;

c. chiunque presta servizio civile;

d. chiunque partecipa alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell’uomo e all’aiuto umanitario della Confederazione e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico;

e. chiunque partecipa ad azioni d’aiuto della Confederazione come membro del Corpo svizzero di aiuto umanitario e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico;

f. chiunque, su convocazione o su invito, partecipa a una delle attività seguenti:

1. gli incontri informativi sul servizio nell’esercito, nel servizio civile e nella protezione civile,

RS .....

1FF .....

2 RS 833.1