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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine

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Legge sull’assicurazione militare

Allegato (n. III)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 200017 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 44

1 Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per i motivi previsti all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

2 Se intende mantenere la sua scelta nonostante la domanda di ricusare il perito, l’assicuratore deve comunicarlo alla parte mediante decisione.

Art. 70 cpv. 2 lett. b

2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:

b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;

17 RS 830.1